Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale sordomuti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Agli effetti di qualunque imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente razionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, istituito con legge 12 maggio 1942, n. 889; modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, e' equiparato alle Amministrazioni dello Stato.
2. Sono estese ad esso e fino al 31 dicembre 1960 tutte le agevolazioni previste dall'art. 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337.
Art. 2
1. La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1960.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 febbraio 1960
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA