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Istituzione del ruolo delle visitatrici doganali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituito nell'Amministrazione provinciale delle dogane un ruolo del personale femminile della carriera ausiliaria di cui alla tabella allegata alla presente legge.

2. Tale personale, con qualifica di visitatrice doganale, e' adibito alla visita personale alle donne che transitano per la linea doganale, nonche' agli altri compiti attribuiti ai commessi di dogana nell'ambito dei locali degli uffici.

Art. 2

1. Nella prima attuazione della presente legge sono trasferiti nel ruolo delle visitatrici doganali gli elementi femminili, gia' collocati nel ruolo del personale ausiliario dei commessi delle dogane ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e quelli appartenenti al ruolo aggiunto della carriera ausiliaria delle dogane.

2. Nei limiti dei posti disponibili, dopo effettuato il passaggio previsto dal precedente comma, sono inquadrate secondo l'ordine appresso indicato, su domanda delle interessate da produrre, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, purche' abbiano dato prova di operosita', diligenza e buona condotta, da accertarsi dall'Amministrazione:

  1. 1) le avventizie di 4ยช categoria in servizio con mansioni di visitatrice;

  2. 2) le salariate temporanee in servizio con mansioni di visitatrice.

3. Dopo l'attuazione di quanto disposto nei precedenti commi, i rimanenti posti di visitatrice e quelli che si renderanno vacanti entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno conferiti agli elementi femminili che abbiano comunque assolto mansioni di visitatrici, e che ne facciano domanda, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla stessa data di entrata in vigore della legge, da scegliere fra coloro che abbiano dato prova di operosita', diligenza e buona condotta, da accertarsi dall'Amministrazione.

Art. 3

1. I posti che, successivamente all'attuazione di quanto disposto col precedente articolo si renderanno disponibili nel ruolo delle visitatrici doganali - ivi compresi quelli che, per mancanza o per insufficienza di aspiranti, non sia possibile conferire ad elementi appartenenti a categorie aventi diritto a speciali riserve - sono conferiti mediante pubblico concorso a norma dell'art. 190 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4

1. Nei casi di passaggio nel ruolo delle visitatrici, previsto nel primo comma dell'art. 2, compete lo stipendio uguale o immediatamente superiore a quello in godimento a seconda del trattamento economico acquisito nel ruolo di provenienza.

2. Alle avventizie e alle salariate di cui al secondo comma dell'art. 2, nel caso di passaggio nel ruolo delle visitatrici, e' attribuito, qualora siano provviste di una retribuzione superiore allo stipendio iniziale spettante in detto ruolo, un assegno personale, non utile a pensione, pari alla differenza tra la retribuzione gia' goduta e il nuovo stipendio, salvo riassorbimento nei successivi aumenti periodici di stipendio.

Art. 5

1. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, il Ministro per il tesoro provvedera', con proprio decreto, con gli stanziamenti previsti nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze dell'esercizio finanziario 1959-60 di cui appresso:

  1. 1) n. 247 (mercedi alle visitatrici doganali e relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione) e n. 248 (paglie ed altri assegni fissi agli operai giornalieri assunti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67).

2. Ruolo organico del personale femminile della carriera
ausiliaria dell'Amministrazione provinciale delle dogane
Numero
Coeff. Qualifica dei posti - - -
151 Visitatrici doganali........................... 200

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1960
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA