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Quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad aderire ed a dare esecuzione all'aumento delle quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale e alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, nella misura che sara' deliberata ai sensi dei rispettivi statuti, il cui limite massimo e' stabilito nel 50 per cento e nel 100 per cento rispettivamente delle quote di 180 milioni di dollari, sottoscritte per l'ammissione nei due predetti Istituti, giusta la legge 23 marzo 1947, n. 132.

Art. 2

1. Per i versamenti relativi alle quote di partecipazione italiana al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, di cui alla legge 23 marzo 1947, n. 132, ed alla presente legge, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia con facolta' di concedere agli Istituti finanziari italiani medesimi le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle proprie disponibilita', per conto e nome dello Stato.

Art. 3

1. In corrispondenza delle quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, di cui al precedente art. 2, il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato ad emettere, in quanto occorra, certificati di credito in fruttiferi, le cui caratteristiche saranno stabilite con decreti del Ministro medesimo in relazione anche agli Accordi istitutivi delle due Organizzazioni internazionali.

Art. 4

1. Alla regolazione dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia con il Tesoro dello Stato si provvedera' mediante Convenzioni da stipularsi dal Ministro per il tesoro con i menzionati Istituti finanziari italiani.

Art. 5

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - SEGNI - TAVIANI - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA