Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1959-60
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1959-60, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.
Art. 2
1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle poste e telecomunicazioni, dei trasporti, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, delle partecipazioni e della sanita' per l'esercizio finanziario 1959-60, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Art. 3
1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 9.026.380.110, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a parziale copertura, del disavanzo della gestione 1959-60 dell'Amministrazione stessa.
2. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
3. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1962. L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.
Art. 4
1. Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Azienda monopolio banane, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, dell'Amministrazione del fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1959-60, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
Art. 5
1. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60, concernente i capitoli per i quali e' concessa la facolta' di cui all'art. 40 del, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti capitoli:
Ministero delle finanze:
Capitolo n. 24-bis. - Restituzione del diritto erariale sul gas me- tano, ecc.
Capitolo n. 279-bis. - Restituzioni e rimborsi del contributo stra- ordinario temporaneo, ecc.
2. Ministero della pubblica istruzione
Capitolo n. 137. - Spese per indennita di profilassi, ecc.
3. Ministero delle partecipazioni statali:
Capitolo n. 26-bis. - Pensioni ordinarie, ecc.
Capitolo n. 26-ter. - Indennita per una sola volta, ecc.
Art. 6
1. La facolta' di cui all'art. 18 della legge 3 giugno 1959, n. 412, e' estesa al fondo di lire 2.700.000.000 inscritto con la presente legge al capitolo n. 558 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 luglio 1960
GRONCHI
TAMBRONI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA