diritto.io

Provvidenze a favore della Societa' mineraria carbonifera sarda

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per la realizzazione del piano di risanamento economico finanziario della Societa' mineraria carbonifera sarda, lo Stato e' autorizzato ad assumere un'ulteriore partecipazione al capitale della Societa' medesima, mediante sottoscrizione di un numero di azioni per l'importo di lire 16 miliardi, ferma restando la partecipazione di lire 4 miliardi gia' assunta ai sensi della legge 7 marzo 1958, n. 178.

Art. 2

1. La somma, di lire 1000 milioni erogata alla Societa' mineraria carbonifera sarda, nell'esercizio 1957-58; ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della legge 7 marzo 1958, n. 178, si intende conferita a parziale versamento dell'ulteriore partecipazione dello Stato di cui al precedente articolo 1.

2. Le somme per complessive lire 6.274.590.208, finanziate dall'Istituto mobiliare italiano, per conto del Tesoro dello Stato, alla Societa' mineraria carbonifera sarda, ai sensi delle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425; 21 agosto 1949, n. 730; 18 aprile 1950, n. 258 e 4 novembre 1950, n. 922, unitamente ad una quota di lire 3.725.409.792 per interessi determinati in misura forfettaria sulle somme medesime, si intendono conferite a titolo di versamento dell'ulteriore partecipazione di cui al precedente articolo 1.

3. Analogamente la somma di lire 5 miliardi di cui all'articolo 1, lettera c), della legge 7 marzo 1958, n. 178, s'intende conferita a complemento dell'aumento di partecipazione dello Stato di cui al precedente articolo 1.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro, in dipendenza del trasferimento a capitale dei crediti indicati nel precedente articolo 2, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al momento in cui si fara' luogo alla chiusura dei conti, all'eventuale conguaglio, in favore della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale e dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), cessionari di parte dei crediti stessi, della scopertura che dovesse determinarsi per raggiungere l'ammontare complessivo delle somme ad essi spettanti in forza delle leggi vigenti.

Art. 4

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 14 agosto 1960
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - COLOMBO - PELLA - BO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA