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Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei Consigli provinciali, e al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono aggiunti i seguenti commi:
"Il Consiglio esercita le sue funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la sua rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva alla scadenza.
La durata in carica si computa dalla data delle elezioni.
Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio provinciale quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la meta' dei suoi membri.
Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette".

Art. 4

1. L'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e' sostituito dal seguente:
"La presentazione delle candidature per i singoli collegi e' fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.
Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia.
Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato puo' accettare la candidatura per piu' di tre collegi.
La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta da non meno di 400 e da non piu' di 600 elettori della Provincia e deve contenere l'indicazione di due delegati a designare personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali e l'Ufficio elettorale centrale.
La presentazione deve essere effettuata entro le ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni, alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse, secondo le norme in vigore per le elezioni comunali".

Art. 6

1. L'articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e' sostituito dal seguente:
"Compiute le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:
1) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine di presentazione dei rispettivi gruppi ed all'invio di esso ai sindaci dei Comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione;
2) trasmette immediatamente alla Prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalita' dei relativi candidati e i loro contrassegni, secondo l'ordine di presentazione dei rispettivi gruppi.
Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dello interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136.
Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate".

Art. 7

1. L'articolo 18 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e' sostituito dal seguente:
"La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione".

Art. 9

1. L'articolo 22 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e' sostituito dal seguente:
"Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale centrale; l'altro esemplare e' depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facolta' di prenderne visione nei successivi quindici giorni".

Art. 10

1. L'articolo 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e' sostituito dal seguente:
"L'Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello od il Tribunale ai termini dell'articolo 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:
determina, la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati;
determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.
La cifra elettorale di ogni gruppo e' data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della Provincia.
La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Nel caso di candidature presentate in piu' di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.
L'assegnazione dei seggi di consigliere provinciale si fa nel modo seguente:
si divide il totale dei voti validi, riportati da tutti i gruppi di candidati, per il numero dei consiglieri dia eleggere "piu' due" ottenendo cosi' il quoziente elettorale. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente;
si attribuiscono, quindi, ad ogni gruppo di candidati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascun gruppo.
Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso ai gruppi superi quello dei seggi assegnati alla Provincia, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unita' di divisore.
I seggi eventualmente restanti verranno successivamente retribuiti ai gruppi di candidati per i quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti, e, in caso di parita' di resti, a quel gruppo che abbia avuto la piu' alta cifra elettorale.
Se ad un gruppo spettano piu' seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati del gruppo e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutti gli altri gruppi sulla base di un secondo quoziente, ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti ai candidati di questi gruppi per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare, aumentato "di due". Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra i vari gruppi con le modalita' previste dai commi precedenti.
L'Ufficio elettorale centrale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali. In caso di parita' di tale cifra, e' graduato prima il piu' anziano di eta'. Della proclamazione l'Ufficio da' notizia alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, nonche' alla Prefettura perche' a mezzo dei sindaci, ne renda edotti gli elettori della Provincia, e rilascia attestazione ai consiglieri proclamati".

Art. 11

1. L'articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e' sostituito dal seguente:
"I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alla elezione sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale dopo gli ultimi eletti".