Costruzione e completamento della rete di fognatura della citta' di Palermo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per consentire al comune di Palermo di provvedere alla costruzione, al completamento e all'ampliamento delle fognature, sono estesi al Comune medesimo i benefici di cui agli articoli 3, 11 e 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
1. Per la concessione, ai fini dell'art. 1 della presente legge, dei contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e' autorizzato il limite di impegno annuo nella seguente misura: lire 5 milioni nell'esercizio 1959-60 e lire 35 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1963-64.
2. La somma occorrente per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1959-60 al 1998-99.
Art. 3
1. E' ridotto di lire 5 milioni il capitolo 208 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1959-60.
2. Alla copertura dell'onere di cui all'art. 2 della presente legge nell'esercizio 1959-60 si provvede con la disponibilita' derivante dalla riduzione disposta al precedente comma.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - ZACCAGNINI - SCELBA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA