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Aumento della misura degli assegni familiari nel settore del credito

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Con effetto dal 1 luglio 1959 le misure degli assegni familiari e del relativo contributo per il settore del credito della Cassa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella D di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari, modificate con legge 16 maggio 1956, n. 504, sono sostituite da quelle stabilite nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 2

1. A decorrere dal 1 luglio 1960, l'aliquota di contributo prevista dalla tabella allegata alla presente legge e' elevata al 55,75 per cento.

Art. 3

1. Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO - TAVIANI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA