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Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinare e straordinarie del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961, in conformita' dello Stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 3

1. Per l'esercizio finanziario 1960-61 la somma di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissata in Lire 20.000.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto, obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA