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Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della "Fondazione Acropoli Alpina"

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo annuo dello Stato a favore della "Fondazione Acropoli Alpina", con sede in Trento, previsto dalla legge 10 febbraio 1953, n. 74, e' elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, da lire 500 mila a lire un milione.

Art. 2

1. Al maggior onere annuo di lire 500.000, derivante dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 114 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1959-60.

2. Per gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi non si fara' luogo ad apposite assegnazioni; pertanto agli stessi si provvedera' nell'ambito dell'importo complessivo degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso esercizio 1959-60 concernenti spese per i servizi.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - ANDREOTTI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA