Modificazione degli articoli 12 e 15 della legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente l'Opera nazionale per gli orfani di guerra
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 365, e' sostituito dal seguente:
"Nel seno del Comitato nazionale e' costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta dei delegati dei Ministeri del tesoro e della giustizia, dei delegati dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, e di altri due membri del Comitato medesimo, scelti da esso".
Art. 2
1. Il primo comma dell'articolo 15 della, legge 13 marzo 1958, n. 365, e' sostituito dal seguente:
"Nel seno del Comitato provinciale 6 costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta di due membri del Comitato medesimo all'uopo designati, del giudice tutelare, del delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, del delegato del Comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e del delegato della
Sezione provinciale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA