Nuovo termine per la presentazione dei ricorsi in materia di benefici ai combattenti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per la presentazione dei ricorsi previsti dall'articolo della legge 23 febbraio 1952, n. 93, e' concesso un nuovo termine con scadenza al centottantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.
2. I ricorsi saranno esaminati da una Commissione centrale unica per le tre Forze armate, nominata dal Ministro per la difesa;
Art. 2
1. L'annullamento o la riduzione delle punizioni disciplinari disposti in seguito a parere della Commissione centrale unica, prevista dall'art. 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, dall'articolo unico della legge 28 novembre 1957, n. 1143, e' dal precedente art. 1, hanno effetto ai soli fini del riconoscimento dei benefici a favore dei combattenti e non comportano revisioni di provvedimenti di stato o di avanzamento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA