Aumento degli assegni familiari nel settore delle assicurazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Con effetto dal 1 aprile 1960, le misure degli assegni familiari e del relativo contributo per il settore della assicurazione della Cassa, unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella E) allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 798, modificata con legge 14 febbraio 1958, n. 139, sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.
Art. 2
1. A decorrere dal 1 aprile 1963, l'aliquota di contributo previsto dalla tabella allegata alla presente legge e' elevata al 22,90 per cento.
2. Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307 ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO - TAVIANI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA