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Modificazione all'articolo 6 della legge 23 febbraio 1952 n. 101, istitutiva dell'Ente per la valorizzazione dell'Isola d'Elba

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Il numero 6) dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1952, n. 101, e' sostituito dal seguente:
"6) da 5 rappresentanti delle imprese industriali commerciali, agricole, alberghiere, artigianali dell'isola, nominati dal prefetto di Livorno, su designazione delle organizzazioni di categoria esistenti".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SCELBA - COLOMBO - FOLCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA