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Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali

Testo vigente

Titolo I. Oggetto della professione

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'attivita' degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione vigente viene, a tutti gli effetti giuridici, riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce al campo doganale.

Titolo II. Titolo ed esercizio professionale

Art. 2

1. Il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione doganale vigente.

2. La nomina a spedizioniere doganale da' diritto alla iscrizione nell'apposito albo professionale. Tale iscrizione e obbligatoria per poter esercitare la professione di spedizioniere doganale.

3. Lo spedizioniere doganale ha l'obbligo del segreto professionale.

4. Tale obbligo non sussiste nei confronti degli organi doganali.

Art. 3

1. Lo spedizioniere doganale non puo', senza giustificato motivo, rifiutare il proprio ufficio.

2. Il Consiglio dell'albo compartimentale deleghera', a turno fra gli iscritti, uno o piu' spedizionieri doganali accreditati presso le dogane perche' prestino gratuitamente la loro opera nei casi di operazioni doganali per conto di persone sprovviste di mezzi, di operai rimpatriati, di profughi e simili.

Titolo III. Albi professionali

Art. 4

1. Nelle sedi di Compartimento doganale e' istituito l'albo compartimentale degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane.

2. L'albo nazionale risulta dall'insieme degli albi compartimentali.

3. Esso e' formato a cura del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e viene da questo depositato e tenuto aggiornato presso il Ministero delle finanze.

Art. 6

1. Gli iscritti all'albo nazionale debbono corrispondere una quota annua necessaria a fronteggiare le spese di istituzione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali.

2. Un regolamento fissera' la misura delle quote e le modalita' per la gestione amministrativa.

Art. 7

1. L'iscrizione all'albo vincola lo spedizioniere doganale a non esercitare alcuna altra professione all'infuori di quella di esperto o perito in materia o settori di competenza classificati e riconosciuti dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, di spedizioniere, ai sensi dell'art. 1737 del Codice civile, e di vettore.

Titolo IV. Disciplina della professione

Art. 8

1. Nella sede di ogni Compartimento doganale e' istituito un Consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali iscritti all'albo compartimentale. I componenti di tale Consiglio sono in numero di tre se gli iscritti accreditati presso le dogane facenti parte del Compartimento sono meno di cento; di cinque se sono da cento a trecento; di sette se superano i trecento.

Art. 9

1. I Consigli compartimentali:

  1. a) curano la formazione e la tenuta dell'albo compartimentale;

  2. b) vigilano sul comportamento degli iscritti;

  3. c) danno pareri nei casi di contestazioni sorte nella liquidazione degli onorari professionali e, a richiesta degli interessati, intervengono per conciliare le contestazioni sorte fra spedizionieri doganali ovvero fra questi e i loro mandanti;

  4. d) nel caso di morte o di cancellazione dall'albo di spedizioniere doganale iscritto, curano, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, l'espletamento del mandato affidato allo spedizioniere doganale defunto o cancellato dall'albo.

Art. 10

1. I consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo delle rispettive direzioni compartimentali, durano in carica due anni e sono presieduti da un componente eletto tra i membri stessi. I componenti sono rieleggibili.