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Norme di adeguamento dell'attivita' degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Esercizio della professione di spedizioniere doganale

1. L'esercizio della professione di spedizioniere doganale sul territorio nazionale e' subordinato al rilascio di apposita patente, con validita' illimitata, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominata «Agenzia», sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

2 . Gli spedizionieri doganali, o doganalisti, sono iscritti al relativo albo professionale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali.

3 . In relazione alle professionalita' di cui al comma 2, gli spedizionieri doganali iscritti all'albo sono altresi' abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o unionali, possono affidare ai privati.

4 . La patente di spedizioniere doganale e' rilasciata alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) cittadinanza italiana, di uno Stato dell'Unione europea o di un Paese terzo che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;

  2. b) maggiore eta';

  3. c) assenza di condanne penali, passate in giudicato per i delitti non colposi di cui all'articolo 33, comma 1, lettere c) e d), delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111;

  4. d) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale;

  5. e) superamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione di spedizioniere doganale.

5 . La patente non puo' essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

6 . La patente e' sospesa o revocata nei casi di cui agli articoli 32 e 33 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Art. 1-bis Esami di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale

1. Gli esami di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono indetti, con provvedimento dell'Agenzia, con cadenza annuale. Il bando di indizione degli esami e' pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del direttore dell'Agenzia, e' presieduta dal predetto direttore o da altro dirigente di prima fascia dell'Agenzia medesima ed e' composta da:

  1. a) due dirigenti di seconda fascia appartenenti, rispettivamente, al ruolo dell'Agenzia e al ruolo dell'Agenzia delle entrate;

  2. b) due spedizionieri doganali designati dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vicepresidente;

  3. c) un professore universitario titolare dell'insegnamento di diritto doganale o di diritto tributario.

3. La commissione opera senza oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 8.

Art. 1-ter Ammissione agli esami di Stato e loro svolgimento

1. Per l'ammissione agli esami di Stato di cui all'articolo 1-bis, comma 1, gli aspiranti, entro il termine stabilito nel bando, devono:

  1. a) inoltrare l'istanza di partecipazione;

  2. b) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero la laurea in discipline economiche, giuridiche o equipollenti;

  3. c) essere in possesso del certificato rilasciato dal competente Consiglio territoriale degli spedizionieri doganali attestante il compiuto svolgimento del tirocinio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

2. Su istanza dell'interessato, il direttore dell'Agenzia puo' esonerare dal sostenere l'esame di Stato i dirigenti e funzionari della medesima Agenzia e gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, cessati dal rapporto di impiego dopo aver prestato almeno venti anni di effettivo servizio in tali posizioni, avuto riguardo ai precedenti di carriera e alle specifiche mansioni svolte nel settore dei servizi doganali. Per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, l'istanza e' corredata da idonea attestazione dell'Amministrazione di appartenenza.

3. Per i candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, l'esame di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale consiste in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio.

4. La prova scritta verte su:

  1. a) istituzioni di diritto privato;

  2. b) nozioni di diritto tributario;

  3. c) diritto doganale;

  4. d) nozioni di diritto dell'Unione europea e di diritto internazionale.

5. La prova pratica consiste nell'analisi e nella risoluzione argomentata di un caso pratico in materia di tecnica doganale.

6. Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e di quella pratica nonche' sulle seguenti materie:

  1. a) nozioni di diritto amministrativo, penale e della navigazione;

  2. b) nozioni di merceologia, di geografia economica e commerciale;

  3. c) lingua inglese;

  4. d) nozioni di contabilita' di Stato e sulle risorse proprie tradizionali, sul sistema sanzionatorio e sul contenzioso in materia doganale.

7. Per i candidati in possesso di laurea in discipline economiche, giuridiche ed equipollenti, l'esame di Stato consiste in un colloquio su tutte le materie di cui ai commi 4, 5 e 6.

8. Le indennita' spettanti agli spedizionieri doganali e ai professori universitari chiamati a far parte della commissione esaminatrice sono a carico del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

9. L'elenco dei candidati idonei, formato dalla commissione esaminatrice, e' approvato con determinazione dell'Agenzia e pubblicato sul sito istituzionale della medesima Agenzia.

10. L'attestato di compiuto svolgimento del tirocinio di cui al comma 1, lettera c), non e' richiesto agli aspiranti che, per almeno un anno, abbiano prestato servizio in qualita' di dirigenti o funzionari presso l'Agenzia o di ufficiali, ispettori o sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza.

11. L'esclusione dagli esami di Stato per difetto dei requisiti e' disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

Art. 3 Centri di assistenza doganale

1. I Centri di assistenza doganale (CAD), di cui al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalita' fissate dalle amministrazioni competenti nonche' a svolgere i compiti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. I CAD autorizzati sono ammessi alle semplificazioni previste dalle disposizioni unionali in materia doganale.

3. I CAD sono abilitati a svolgere attivita' quali enti per le ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994.

Art. 5 Pagamento differito

1. L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e' abrogato.

2. In conformita' agli articoli 226 e 227 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, l'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 79 (Pagamento differito di diritti doganali). - 1. Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore puo' autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalita' interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.
2. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, e' accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87.
3. Il ricevitore della dogana puo' in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilita' del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.
4. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi".

3. Il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate dal 1o al 24 dicembre deve essere comunque eseguito non oltre il successivo 30 dicembre di ciascun anno.

Art. 8

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141.

2. Nel decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, all'articolo 7, comma 1-septies, lettera b), sono soppresse le parole da: "emettere" fino a: "del Ministro delle finanze;".

3. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, va interpretato nel senso che dell'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a fronte di dichiarazione di intento presentata in dogana rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141.