diritto.io

Disposizioni sull'assicurazione contro rischi speciali e sul finanziamento di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero e dei crediti derivanti dalla loro vendita, nonche' di lavori eseguiti all'estero da imprese nazionali e dei relativi crediti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966:

  1. a) la garanzia relativa a prodotti nazionali destinati alla vendita, costituiti in deposito all'estero da imprese esportatrici italiane, per i rischi di cui ai numeri 1°) e 2°) del primo comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificato con l'articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198;

  2. b) la garanzia dei crediti derivanti dalla vendita dei prodotti nazionali, costituiti in deposito all'estero di cui alla precedente lettera a), per i rischi indicati ai numeri 1°), 2°), 3°) e 5°) del primo comma del citato articolo 3;

  3. c) la garanzia relativa all'esecuzione da parte di imprese nazionali di lavori all'estero, per i rischi indicati ai numeri 1°), 2°), e 4°) del primo comma del citato articolo 3, in ordine agli oneri derivanti dallo studio e dalla progettazione, dalle attrezzature e dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, nonche' dai lavori previsti fino al primo stato di avanzamento;

  4. d) la garanzia relativa ai crediti che le imprese nazionali concedono nell'esecuzione di lavori all'estero, per i rischi indicati ai numeri 3°) e 5°) del primo comma del citato articolo 3.

Art. 2

1. Le garanzie di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1 possono essere concesse solo per quei prodotti nazionali, la cui costituzione in deposito all'estero venga ritenuta di notevole e particolare interesse in rapporto ad una azione di sviluppo delle vendite su determinati mercati con adeguato riguardo anche ai prodotti delle piccole e medie aziende e dell'artigianato.

2. La quota di garanzia di cui alla lettera a) del precedente art. 1 non puo' superare il 65 per cento del valore dei prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero.

3. La durata della, garanzia statale sui prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero non puo' superare i due anni dal momento della spedizione dei prodotti, oggetto della assicurazione.

4. La durata delle dilazioni di pagamento relative alle operazioni di vendita dei prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, per i quali e' richiesta la garanzia statale, non puo' superare i due anni dal momento dalla loro vendita, sempre che questa avvenga entro il periodo di copertura concesso ai sensi del precedente comma.

5. La garanzia relativa alla costituzione il deposito all'estero di prodotti nazionali e' concessa in lire italiane, quella relativa ai crediti derivanti dalla vendita dei medesimi prodotti e' concessa nella stessa valuta nella quale sono espressi i crediti.

Art. 3

1. La quota di garanzia di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, non puo' superare il 25 per cento dell'ammontare del contratto; la sua durata non puo' superare i tre anni dall'inizio dell'esecuzione dei lavori.

2. La quota di garanzia di cui alla lettera d) del precedente articolo 1 non puo' superare il 30 per cento dell'ammontare del contratto: la sua durata non puo' superare i quattro anni dall'inizio dell'esecuzione dei lavori.

3. Su proposta del Comitato, di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, il Ministero del tesoro, sentito i Ministeri del commercio con l'estero e dell'industria e commercio, puo' consentire l'ammissione alla garanzia statale, secondo quanto previsto alla lettera c) del precedente articolo 1, di lavori all'estero, la cui durata di esecuzione oltrepassi i tre anni. Puo', altresi', consentire l'ammissione alla garanzia statale, secondo quanto previsto alla lettera d) del precedente articolo 1, di crediti la cui durata oltrepassi i quattro anni dall'inizio dell'esecuzione dei lavori.

4. Ove si tratti di contratti di sola progettazione, e committente sia uno Stato o un ente pubblico estero, le quote assicurabili per le garanzie di cui ai precedenti commi non possono superare il 65 per cento. La durata delle medesime garanzie non puo' superare i due anni, con decorrenza dalla firma del contratto. Con le modalita' previste dal precedente comma, possono essere ammessi alla garanzia statale contratti che prevedano una durata di esecuzione superiore ai due anni o crediti dilazionati oltre i due anni.

5. Per le imprese nazionali che all'entrata in vigore della presente legge abbiano gia' iniziato l'esecuzione dei lavori all'estero, la garanzia relativa ai rischi indicati all'articolo 1, lettera c), e determinata nei modi di cui al primo comma del presente articolo, si estende agli oneri derivanti dalla ulteriore esecuzione dei lavori.

Art. 4

1. Per quanto non previsto nella presente legge, l'assunzione e la gestione (delle garanzie indicate nel precedente articolo 1 sono disciplinate dalle norme della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificata dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1198, e dalle relative norme di esecuzione.

2. L'ammontare dei rischi assunti in base alla presente legge e' compreso nel limite massimo fissato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

3. Ai fini del finanziamento disciplinato dal titolo II della citata legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive modificazioni, i crediti a medio termine nascenti dalle operazioni contemplate dalla presente legge sono equiparati ai crediti indicati nell'articolo 20 della legge medesima.

Art. 5

1. Il fondo di garanzia, costituito a norma dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, presso la Tesoreria centrale dello Stato, in conto corrente infruttifero, e' destinato al pagamento degli indennizzi liquidati per il verificarsi dei sinistri previsti dalla presente legge, nonche' dalla legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificata dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1198, ove manchino le disponibilita' nel conto speciale di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 955.

2. A partire dall'esercizio 1959-60 e' inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 500.000.000 che sara' versata nel detto fondo di garanzia per le finalita' sopraindicate.

3. Le somme recuperate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in dipendenza della surroga prevista dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificata dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1198, saranno versate a titolo di reintegrazione al fondo di garanzia di cui ai commi precedenti.

Art. 6

1. Alla spesa di cui all'articolo 5 per l'esercizio 1959-60 si fara' fronte a carico dello stanziamento inscritto al capitolo 612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo allo stesso esercizio, riguardante gli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso, e, per l'esercizio successivo, al corrispondente capitolo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

1. Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica e' delegate a raccogliere in testo unico; con le modificazioni ed integrazioni richieste dal loro coordinamento, tutte le norme riguardanti le assicurazioni per conto dello Stato contro rischi speciali ed il finanziamento dei crediti derivanti da esportazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1961
GRONCHI
FANFANI - MARTINELLI - SEGNI - GONELLA - TAVIANI - PELLA - COLOMBO - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA