Concessione del contributo statale annuo a favore della Azienda di Stato per le foreste demaniali per la gestione, conservazione e valorizzazione del Parco nazionale del Circeo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 10.000.000 (dieci milioni) a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quale contributo annuo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per provvedere alla gestione, conservazione e valorizzazione del territorio dichiarato "Parco nazionale del Circeo".
Art. 2
1. All'onere di lire 10.000.000 (dieci milioni), derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte, per l'esercizio finanziario 1959-60, con una aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 722, e per l'esercizio 1960-61 a carico del fondo iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro per provvedere ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alla occorrente variazione di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 febbraio 1961
GRONCHI
FANFANI - RUMOR - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA