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Aumento del contributo ordinario a favore dell'Ente nazionale per l'educazione marinara

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo annuo di lire 167.000.000 di cui l'Ente nazionale per l'educazione marinara beneficia, per effetto della legge 9 agosto 1954, n. 655, e' elevato a lire 250.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61.

Art. 2

1. Alla spesa di lire 83.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvedera', per l'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA