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Disciplina giuridica ed economica dei procaccia postali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il servizio di trasporto, di consegna e di scambio degli effetti postali, di recapito dei pacchi e di vuotatura delle cassette d'impostazione puo' essere svolto:

  1. 1) mediante personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

  2. 2) in appalto;

  3. 3) in accessorio da parte del titolare dell'agenzia postale o dei portalettere;

  4. 4) da appositi agenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che assumono la denominazione di procaccia;

  5. 5) da appositi incaricati vincolati all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da obbligazione personale.

2. Nei casi in cui non ritenga di ricorrere per l'espletamento del suddetto servizio alle forme previste ai nn. 1), 2) e 3), l'Amministrazione si avvale del procaccia, quando la durata della prestazione giornaliera, raggiunga le 5 ore, e degli incaricati vincolati da obbligazione personale, per le prestazioni di durata inferiore.

3. La durata del servizio prestato dai procaccia e dagli incaricati vincolati da obbligazione personale e' valutata secondo i criteri di cui al successivo articolo 13.

4. Ai procaccia, ove occorra, puo' essere affidato, in accessorio, il servizio di portalettere.