Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale
Testo vigente
Capo I. Disposizioni generali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;l;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le parole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 "uffici locali, agenzie recapiti, ricevitorie e portalettere "sono sostituite dalle seguenti: "uffici locali, agenzie, recapiti e ricevitorie".
Art. 2
1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "L'Istituzione, la riunione e la soppressione degli uffici locali e delle agenzie sono disposte con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.
Nel decreto di istituzione delle agenzie dovra' essere indicato l'ufficio locale viciniore cui l'agenzia e' aggregata.
Per l'istituzione, la riorganizzazione e la soppressione delle ricevitorie e delle zone di portalettere si provvede con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali.
Il relativo decreto di istituzione stabilira' altresi' lo ufficio postale da cui la ricevitoria e le zone di portalettere dipendono".
Art. 3
1. Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali ed il Consiglio di amministrazione, si provvede alla classificazione degli uffici locali delle agenzie ogni cinque anni, sulla base delle operazioni del penultimo esercizio finanziario del quinquennio.
2. Ai fini della classificazione prevista dal precedente comma, l'importanza degli uffici locali e' determinata in base all'entita' del lavoro svolto presso i singoli uffici.
3. L'entita' del lavoro e' valutata mediante l'assegnazione di punti secondo i criteri previsti dal regolamento di esecuzione.
4. Qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendano impossibile o inopportuna la revisione quinquennale di cui al primo comma, questa puo' essere prorogata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la Commissione centrale per gli uffici locali ed il Consiglio di amministrazione.4
Art. 4
1. La classificazione degli uffici locali di nuova istituzione e' stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base all'importanza presunta.
2. Decorso un anno dalla data di istituzione dei nuovi uffici locali viene provveduto alla loro classificazione definitiva, con i criteri stabiliti dal regolamento.
3. Per la istituzione di nuove zone di recapito la durata della relativa prestazione e' stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base alla presunta entita' del lavoro.
4. Decorso un anno dalla data di istituzione viene stabilita, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, la prestazione effettiva da calcolarsi secondo i criteri previsti dall'articolo 6.
Art. 5
1. Qualora si debba procedere alla riunione di due uffici locali esistenti nella stessa localita', il Ministero determina quale dei due uffici debba intendersi soppresso, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.
2. La classifica provvisoria dell'ufficio risultante dalla riunione e' determinati dalla somma dei punteggi totalizzati dai due uffici nell'ultima classifica.
3. L'Amministrazione procede a nuova classifica dello ufficio risultante, dalla riunione, con i criteri previsti dal regolamento, decorso un esercizio finanziario dalla data del provvedimento di riunione.
Art. 6
1. Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinati i criteri ed i coefficienti di valutazione per quanto riguarda la istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, di posti di portalettere e di posti di procacciato.
2. Nella formulazione dei criteri si dovra' tenere presente che l'agente puo' eseguire il servizio anche con mezzo motorizzato.
Art. 7
1. Negli uffici locali, nei quali i telegrammi e gli espressi da recapitare raggiungano almeno la media mensile di ottocento pezzi, l'Amministrazione provvedera' il recapito a mezzo di fattorini, il cui assegno numerico per i singoli uffici locali e' fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.
2. Ogni quinquennio si dovra' accertare la media mensile dei telegrammi: degli espressi recapitati dai fattorini.
3. Nei casi in cui la media mensile degli oggetti recapitati sia discesa per qualsiasi motivo al di sotto dei seicento nell'ultimo esercizio finanziario e tale diminuzione di lavoro sia confermata nell'esercizio finanziario successivo al quinquennio, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, verra' ridotto il numero dei fattorini in assegno all'ufficio.
Art. 8
1. Per temporanee e particolari esigenze di carattere locale l'Amministrazione puo' autorizzare l'attivazione, per un periodo non superiore a quattro mesi in anno, di una agenzia per l'esecuzione di alcuni servizi, alla quale e' preposto un ufficiale da scegliersi preferibilmente tra quelli in servizio nell'ufficio locale viciniore.
2. Per il funzionamento di tale agenzia gli organi locali devono provvedere alla fornitura gratuita del locale e del relativo arredamento riscaldamento ed illuminazione.
3. L'attivazione disposta dal direttore centrale degli uffici locali su proposta motivata della direzione provinciale competente.
Art. 9
1. Per esigenze di servizio di carattere eccezionale nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di luglio e agosto, l'Amministrazione puo' procedere ad assunzioni di personale straordinario, riconosciuto idoneo, da applicare a mansioni della carriera Tale personale puo' essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni in un anno e cessa di diritto dal servizio al compimento di tale periodo.
2. Al personale assunto ai sensi del primo comma compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento economico iniziale previsto per gli agenti di ruolo di IV categoria dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. A detto personale spettano le quote di aggiunta di famiglia, l'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, nonche' le competenze accessorie nei casi e misure previsti dalla legge 27 maggio 1961, n. 465.
3. Tale personale viene assunto con provvedimento del direttore provinciale nel limite del numero annualmente autorizzato dalla direzione centrale per gli uffici locali che dei sostituti come previsto dai successivi articoli.
4. Per tali assunzioni i direttori provinciali sono tenuti a dare la precedenza agli iscritti nell'elenco provinciale dei sostituti come previsto dai successivi articoli.
Art. 10
1. Dagli uffici locali e' proposto un direttore.
2. Alla titolarita' a delle agenzie e' preposto normalmente un ufficiale di prima classe. Le funzioni di titolare di agenzia sono conferite dal direttore provinciale.
3. Nel caso in cui alla titolarita' o reggenza di una agenzia aspirino piu' impiegati, il direttore provinciale conferira' l'incarico sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali. Ha titolo di preferenza l'ufficiale che abbia gia' prestato servizio nella stessa agenzia come coadiutore reggente, coadiutore o ricevitore, sempreche' riconosciuto idoneo.
4. La revoca dell'incarico o di titolare di agenzia viene disposta, con provvedimento del direttore provinciale, oltre che per gravi motivi, anche quando l'impiegato riporti un giudizio complessivo annuale inferiore a "buono" o una sanzione disciplinare superiore alla censura e' ammesso ricorso al direttore centrale per gli uffici locali il quale decide in via definitiva, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali.
5. Per il normale espletamento dei servizi l'Amministrazione determina per ciascun ufficio locale l'assegno quantitativo del personale in rapporto alle esigenze, a carattere permanente dei vari servizi, ivi compresi quelli delle eventuali agenzie aggregate.
6. Nel determinare gli assegni si dovra' fissare anche il numero degli agenti da applicare ai servizi interni limitatamente, per questi ultimi, agli uffici di gruppo A, B e, quando occorra, a quelli di gruppo C.
7. Ove sia necessario, oltre a tali assegni numerici l'Amministrazione determina la scorta per la sostituzione delle unita', assenti per congedo, malattia, ad altre cause.
8. Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, sono fissati i criteri di massima per determinare, gli assegni delle unita' necessarie a ciascun ufficio.
9. Tali assegni sono stabiliti, per ciascun ufficio locale, con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali. Con lo stesso provvedimento i detti assegni e la relativa scorta possono essere variati ove, per accertate esigenze di servizio, si ritenga opportuno fissare un diverso assegno numerico.
10. Ove non sia prevista la scorta, la sostituzione degli agenti sara' effettuata mediante personale, denominato "sostituto", iscritto in apposito elenco che, ai sensi delle disposizioni che seguono, viene tenuto da ogni Direzione provinciale.
Art. 11
1. Negli uffici locali di gruppo E di limitata importanza, oltre al dirigente, non sono assegnate unita' della carriera esecutiva, salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Si considera di limitata importanza l'ufficio locale di gruppo E che, secondo i criteri fissati per la classifica, non totalizzi piu' di 1.250 punti.
3. Ove i criteri relativi alle classifiche degli uffici locali vigenti alla data di pubblicazione della presente legge dovessero essere, variati, il punteggio complessivo, per stabiliti gli uffici locali di gruppo E di limitata importanza sara' fissato dal regolamento di esecuzione.