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Aumento delle sovvenzioni alle Associazioni d'arma

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il limite massimo complessivo di lire 80 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle Associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 935, e' stabilito in lire 120 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1960-61.

Art. 2

1. La maggiore spesa di lire 40 milioni a carico dello esercizio finanziario 1960-61 sara' fronteggiata mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo numero 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - ANDREOTTI TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA