Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La prima parte del secondo comma dell'articolo 1 della, legge 10 marzo 1955, n. 96, e' sostituita con la seguente:
"Tale assegno sara' attribuito qualora causa della perdita della capacita' lavorativa siano stati".
Art. 2
1. E' soppresso l'articolo 3 della legge 10 marzo 1955, n. 96.
Art. 3
1. L'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e' sostituito con il seguente:
"Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi trascorsi in carcere, o al confino di polizia, o all'estero o in stato di vigilanza speciale o di ammonizione, nelle circostanze di cui all'articolo 1 della presente legge, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nella assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione della assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge. I contributi relativi sono a carico dello Stato".1
Art. 4
1. All'articolo 7 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e aggiunto il seguente comma:
"I titolari di assegno vitalizio di benemerenza concesso a norma della presente legge possono chiedere revisione della categoria loro assegnata in caso di aggravamento della infermita', ai sensi dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648".
Art. 5
1. Alla, legge 10 marzo 1955, n. 96, dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente articolo 8-bis:
"Contro le deliberazioni della Commissione indicata nel precedente articolo sulle domande per la concessione degli assegni di cui agli articoli 1 e 2, e' ammesso ricorso alla Corte dei conti".
Art. 6
1. Alla legge 10 marzo 1955, n. 96, dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente articolo 8-ter:
"Ai cittadini italiani titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'articolo 1 e che siano incollocati o incollocabili ai sensi dell'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra, e' riconosciuto il diritto al conseguimento, da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, della attestazione prevista dal citato articolo 44 e dalla quale risulti che gli invalidi sono iscritti nelle liste dei disoccupati e sono effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.
Agli stessi cittadini titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza e' assicurato il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati e invalidi di guerra".
Art. 7
1. Sono riaperti i termini per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, e 8 novembre 1956, n. 1317, per un periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 8
1. All'onere per l'attuazione della presente legge si fara' fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle norme concernenti modifiche alla legge 14 agosto 1960, n. 826, relativa, alle tasse speciali dei contratti di borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - SULLO - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA