Disposizioni per l'ammodernamento della ferrovia del Canavese
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'esercizio della ferrovia Torino-Settimo-Rivarolo-Castellamonte-Pont, il limite massimo di sovvenzione di lire 600.000 a chilometro, stabilito dall'articolo 2 della, legge 2 agosto 1952, n. 1221, e' elevato a lire 1.737.730 a chilometro per il periodo di 25 anni a decorrere dalla data che il Ministro per i trasporti stabilira' con suo provvedimento per l'attuazione del piano di ammodernamento redatto, con voto 20 maggio 1958, n. 113-A, dalla Commissione istituita a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
2. Detta sovvenzione sara' assoggettata alle revisioni previste dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237.
Art. 2
1. Al pagamento della sovvenzione di esercizio, di cui all'articolo 1 della presente legge, sara' provveduto con gli stanziamenti di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 aprile 1961
GRONCHI
FANFANI - SPATARO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA