Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministero dei trasporti, sentita la Commissione interministeriale prevista dall'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, integrata a termini dell'art. 10 della presente legge, e tenuto conto anche delle funzioni economico-sociali delle singole linee determina:
a) quali ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, essendo gia' esercitate con mezzi sufficientemente moderni tali da soddisfare le esigenze di pubblico interesse, debbano essere risanate mediante l'adeguamento delle sovvenzioni di esercizio di cui all'art. 2 della presente legge, senza far luogo ai provvedimenti di cui al successivo art. 3;
b) quali ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, debbano essere risanate entro un congruo termine di tempo (in ogni caso non superiore a tre anni dalla data di deliberazione della Commissione competente) mediante l'ammodernamento, trasformazione o sostituzione degli impianti e del materiale rotabile o del sistema di trasporto, usufruendo dei benefici di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge;10
c) per quali linee o tronchi di linee ferroviarie o tramviarie possa farsi luogo alla sostituzione dei servizi su rotaia, alle stesse condizioni tariffarie, con servizi stradali paralleli, facendo salva la permanenza dei diritti acquisiti, sia per la retribuzione che per la stabilita' dell'impiego e la previdenza del personale che verra' utilizzato e al quale si ricorrera' per il nuovo servizio con assoluto carattere di priorita'. Il confronto economico fra il sistema attuale ed il nuovo dovra' tener conto della permanenza del trattamento sindacale di cui sopra.2
2. La eventuale soppressione della linea considerata non suscettibile di risanamento deve essere disposta con apposita legge.
Art. 2
1. Per l'adeguamento alle mutate condizioni economiche dell'esercizio delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, le sovvenzioni di esercizio o riservate a garanzia dell'esercizio, comprese le quote relative ai fondi speciali, stabilite dagli atti di concessione, potranno essere variate in relazione alle mutate condizioni di cui sopra e corrisposte nella nuova misura per tutto il periodo della concessione nonche' per la maggior durata di essa ai sensi dell'art. 9 della presente legge.
2. Qualora la sovvenzione stabilita dagli atti di concessione non sia ripartita nelle due quote afferenti la costruzione e l'esercizio, sara' preliminarmente provveduto a tale ripartizione in base all'art.
3. 35 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.
4. La nuova sovvenzione avra' decorrenza dal 1° luglio 1952 per le linee o i tratti di linea in esercizio a quella data; o dal giorno del ripristino del servizio, per le linee o tratti di linea, che, distrutti o danneggiati per eventi bellici, non siano stati ancora riaperti all'esercizio alla data medesima.
5. Per le linee cui, con l'atto di concessione o con atti successivi, non sia stata accordata sovvenzione, puo' essere assegnata, quando risulti giustificata in base al piano finanziario di cui al successivo art. 6, una sovvenzione di esercizio con decorrenza 1 luglio 1952 e per la residua durata della concessione.
6. La sovvenzione d'esercizio variata a norma del presente articolo non potra' superare il limite massimo di lire 800.000 al chilometro entro il termine di tempo di cui all'art. 1, lettera b) e di lire 600.000 dopo tale termine e in ogni altro caso previsto dall'art. 1.2356
7. Con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, tali limiti potranno essere elevati, in via eccezionale, fino a lire 1.400.000 al chilometro per linee dell'Italia meridionale ed insulare che rivestano particolare importanza sociale e che non possano in alcun modo rientrare fra quelle previste alla lettera c), del precedente art. 1.1278
8. L'adeguamento delle sovvenzioni, oltre i limiti massimi suddetti, deve essere disposto con apposita legge.
Art. 3
1. Per il potenziamento tecnico ed economico delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, mediante l'ammodernamento, trasformazione o sostituzione degli impianti o del materiale rotabile, nonche' per la trasformazione di ferrovie in tramvie, di tramvie e ferrovie e di ferrovie o tramvie in filovie, puo' essere accordato un contributo dello Stato in annualita' posticipate, per un numero non superiore a sei. Tali annualita' saranno determinate al tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti, ed in ogni caso, a un tasso non superiore al 6,50 per cento, in modo da corrispondere, in valore attuale, a non piu' della meta' della spesa riconosciuta ammissibile sia per gli impianti che per il materiale rotabile e di esercizio.
2. Per le ferrovie, le tramvie e filovie extraurbane e per le funivie dell'Italia meridionale ed insulare il contributo di cui al primo comma del presente articolo puo' essere elevato fino ad un massimo, corrispondente, in valore attuale, ai tre quarti della spesa riconosciuta ammissibile per gli impianti fissi e per il materiale rotabile e d'esercizio.
3. Allo scadere del periodo per il quale viene accordato il contributo, il materiale rotabile e di esercizio passa in proprieta' dello Stato per una aliquota corrispondente al rapporto fra il valore capitale del contributo accordato e la spesa riconosciuta ammissibile per il suo acquisto.
4. Il materiale rotabile e d'esercizio, per le quote in proprieta' dello Stato, rimane in uso gratuito al concessionario per tutta la durata della concessione, con obbligo del concessionario medesimo di mantenimento in efficienza e di ripristino in caso di distruzione, non dovuta ad eventi bellici.4
Art. 4
1. Le ferrovie e tramvie extraurbane, ammesse alle provvidenze previste dagli articoli 2 e 3 della presente legge, non potranno usufruire, a decorrere dalla data di applicazione delle provvidenze stesse, delle disposizioni di cui all'art. 27, lettera b) del regio decreto - legge 29 luglio 1938, n. 1121 ed all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, relative alla concessione di sussidi integrativi di esercizio.1
Art. 5
1. Per le ferrovie, le tramvie e filovie extraurbane e le funivie, per le quali non si faccia luogo all'applicazione dell'art. 3 della presente legge o per le quali i provvedimenti di cui all'articolo medesimo non siano stati ancora attuati, sara' provveduto, su domanda del concessionario, alla variazione delle sovvenzioni di cui al precedente art. 2 in base alle risultanze di un piano finanziario comprendente le previsioni dei prodotti e delle spese dell'esercizio durante la restante durata della concessione o durante il periodo che precede la effettiva attuazione dei provvedimenti approvati in base all'art. 3 della presente legge.
2. Nel piano finanziario sara' conteggiato anche il nuovo importo delle quote annue che il concessionario dovra' accantonare per il rinnovo degli impianti e dei materiali e per la costituzione di fondi speciali che siano stabiliti negli atti di concessione, nonche' la quota annua di ammortamento del disavanzo di puro esercizio riconosciuto ammissibile dal 1 gennaio 1948 al 30 giugno 1952, per la parte non coperta dai sussidi integrativi di esercizio, i quali non saranno ripetuti in applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338.
3. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1042, si applicano per la residua durata della concessione, alle aziende che fruiscono delle provvidenze recate dalla presente legge.
Art. 6
1. Per le ferrovie, le tramvie e filovie extraurbane e le funivie ammesse ai benefici di cui all'art. 3 della presente legge sara' istituito un piano finanziario sulla base del tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti ed in ogni caso non superiore al 6,50 per cento, comprendente, all'attivo:
a) l'importo annuo presunto dei prodotti dell'esercizio;
b) gli eventuali sussidi e contributi corrisposti dagli enti locali per l'esercizio al passivo;
c) la quota annua di ammortamento ed interessi della somma effettivamente necessaria per i lavori relativi agli impianti fissi dedotto il valore di recupero dei materiali e degli impianti non utilizzabili per la trasformazione, il potenziamento e la modernizzazione;
d) la quota annua di interessi sulla spesa prevista per l'acquisto del nuovo materiale rotabile e di esercizio o per la trasformazione di quello esistente, al netto del valore di ricupero del materiale rotabile, o di parte di esso, non utilizzabile;
e) le quote annue di interessi ammesse nell'originario piano finanziario di concessione per la parte relativa al materiale rotabile non trasformato ed a quello di esercizio;
f) le quote annue che saranno stabilite per il rinnovo degli impianti o dei materiali di cui alle lettere d) ed e) e per la costituzione degli altri fondi a norma dell'art. 5, comma secondo;
g) l'importo annuo presunto delle spese dell'esercizio;
h) la quota annua di ammortamento del disavanzo di puro esercizio riconosciuto ammissibile dal 1 gennaio 1948 al 30 giugno 1952 per la parte non coperta dai sussidi integrativi d'esercizio i quali non saranno ripetuti in applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338.
2. In base alle risultanze del piano finanziario anzidetto saranno determinate:
1) la misura del contributo di cui all'art. 3, entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo medesimo;
2) la sovvenzione necessaria per l'esercizio di cui all'art. 2 della presente legge.1
Art. 7
1. Le sovvenzioni d'esercizio, accordate a norma degli articoli 2, 5 e 6 della presente legge, possono essere corrisposte a trimestri posticipati.
2. I contributi accordati in applicazione dell'art. 3 della presente legge possono essere corrisposti, integralmente o parzialmente, in capitale con le modalita' stabilite dall'art. 3 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 2 dicembre 1930, n. 1752.
3. I contributi accordati in applicazione dell'art. 3 possono essere liquidati per quote non inferiori ad un decimo in' proporzione dei lavori eseguiti o del materiale mobile e d'esercizio gia' costruito o approvvigionato.
4. I contributi di cui allo stesso art. 3 possono essere messi a disposizione del concessionario per operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 35 e seguenti del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.
5. Possono essere parimenti messe a disposizione per operazioni finanziarie le quote delle sovvenzioni di esercizio attribuite all'ammortamento dei disavanzi di cui all'art. 5, secondo comma, e all'art. 6, lettera h), previa trasformazione in sei annualita' posticipate della quota di sovvenzione anzidetta.
Art. 8
1. Le sovvenzioni di esercizio o riservate a garanzia di esercizio, di cui agli articoli 2, 5 e 6 della presente legge saranno sottoposte a revisione entro un triennio dalla loro decorrenza allo scopo di determinare in relazione alle effettive condizioni economiche dell'esercizio l'importo definitivo delle sovvenzioni stesse da corrispondere per tutta la residua durata della concessione anche se prorogata ai sensi dell'art. 9. Il Ministro per i trasporti e' pero' autorizzato a disporre con provvedimento motivato che tali sovvenzioni siano sottoposte ad ulteriore revisione allo scadere di un triennio successivo alla revisione come sopra disposta.
2. Qualora, anche dopo la seconda revisione, intervengano mutamenti nelle condizioni economiche dell'esercizio, lo stesso Ministro e' autorizzato a disporre una terza revisione.
3. I provvedimenti di revisione per l'aumento della sovvenzione d'esercizio saranno in ogni caso subordinati:
a) alla condizione che il mutato rapporto tra prodotti e spese nelle voci considerate nei piani finanziari istituiti per la determinazione e revisione delle sovvenzioni sia tale da compromettere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione statale, sulla base dei criteri all'uopo indicati dalla commissione interministeriale di cui al successivo articolo 10, la regolarita' e la sicurezza dell'esercizio;
b) all'adozione da parte dei concessionari di tutte le economie compatibili con l'importanza dei servizi esercitati, anche ricorrendosi, ove sia possibile senza danno per l'economia delle zone servite, ad ulteriori trasformazioni, semplificazioni e riduzioni dei servizi in applicazione delle leggi vigenti.
4. Anche la decorrenza della terza revisione e' fissata allo scadere del triennio d'efficacia della revisione precedente.
5. Ove nel corso del triennio intercorrente tra l'una e l'altra revisione si manifestino disavanzi d'esercizio rispetto ai quali risulti insufficiente la sovvenzione in atto, e che giustifichino l'intervento dello Stato per assicurare il regolare funzionamento dei servizi, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, su conforme parere della commissione interministeriale prevista dal successivo articolo 10, puo' concedere, nel triennio medesimo, integrazioni della sovvenzione di cui sopra.
6. Dette integrazioni non potranno, nel loro complesso, superare il 20 per cento della sovvenzione accordata ai sensi della presente legge e saranno recuperate a carico della maggior sovvenzione che risultera' dovuta in sede della successiva revisione.
7. Le presenti disposizioni valgono anche per le sovvenzioni determinate con provvedimenti di legge.
8. Viene revocato il beneficio dell'adeguamento delle sovvenzioni di cui agli articoli 2, 5 e 6 ed e' dichiarata, senz'altro, la decadenza della concessione, per il concessionario che non abbia attuato i provvedimenti di potenziamento tecnico ed economico approvati in base all'art. 3 nel termine di tempo di cui alla lettera b) dell'art. 1 della presente legge, salva la facolta' al Ministro per i trasporti, sentita la Commissione interministeriale di cui all'art. 10, di concedere una proroga per la durata non superiore ad un anno al termine anzidetto, qualora ricorrano, a suo giudizio, motivi di comprovata forza maggiore.
9. In caso di decadenza della concessione si applicano gli articoli 14 e 15 della presente legge.
Art. 9
1. Per le ferrovie, le tramvie e le filovie extraurbane e le funivie, ammesse ai benefici di cui all'art. 3 della presente legge, la scadenza delle relative concessioni potra' essere prorogata sino a 25 anni, a partire dalla data di applicazione dei benefici stessi.
2. Le indennita' ed i corrispettivi di qualsiasi genere, eventualmente dovuti al concessionario alla fine della concessione sono liquidati, per le opere e il materiale rotabile ammessi ai benefici di cui all'art. 3 della presente legge, al netto dei contributi accordati in applicazione del medesimo art. 3 limitatamente alla parte gia' corrisposta o vincolata per operazioni finanziarie.
Art. 10
1. I provvedimenti per l'applicazione della presente legge saranno adottati dal Ministro per i trasporti su parere della Commissione interministeriale istituita in applicazione dell'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, sulla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.
2. Ai fini della presente legge e qualora ricorrano argomenti interessanti regioni del territorio nazionale in cui gia' sia stato attuato l'ordinamento regionale detta Commissione e' integrata da un rappresentante della Regione interessata, designato dalla Giunta regionale.
3. Sempre ai fini della presente legge, nonche' ai fini della legge 14 giugno 1949, n. 410, nei casi in cui ricorra l'applicazione dell'art. 4 della legge predetta, della Commissione, il parere della quale tiene luogo a quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici, faranno parte anche altri due funzionari, l'uno amministrativo e l'altro tecnico, del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ed altri quattro ingegneri esperti in materia di trasporti di cui due scelti fra funzionari della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, piu' un rappresentante degli autotrasportatori scelto dal Ministro per i trasporti e due rappresentanti del personale autoferrotramviario.
Art. 11
1. Il termine per il riassorbimento dei posti in soprannumero negli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1951, n. 519, e' prorogato di un triennio.