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Modifiche alla legge 31 marzo 1954, n. 82, che prevede un contributo a favore dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo dello Stato a favore dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 82, e' portato, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61, da lire 25 milioni a lire 50 milioni.

Art. 2

1. La quota che per il disposto dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1954, n. 82, l'Ente per la valorizzazione della isola d'Elba e' tenuto ad assegnare ai quattro Comuni della zona mineraria, e' portata da lire 12 milioni a lire 16 milioni.

2. Il riparto fra i Comuni, anziche' in base alla popolazione censita, dovra' avvenire in base alla popolazione residente, su dichiarazione dei rispettivi sindaci vistata dal prefetto di Livorno.

Art. 3

1. Alla maggiore spesa di lire 25.000.000 per l'esercizio 1960-61 sara' provveduto mediante riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - SCELBA - FOLCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA