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Determinazione del contributo statale alle spese del comune di Catanzaro per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per le maggiori spese derivanti dalla determinazione del canone di fitto dei locali risultati dalla sopraelevazione del palazzo di giustizia di Catanzaro nonche' dalla manutenzione degli stessi, il contributo di lire 6.600.000, corrisposto dallo Stato al suddetto Comune in base alla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392 e modificata dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e' aumentato a lire 10.700.000.

Art. 2

1. L'aumento di cui al precedente articolo sara' corrisposto dal 25 marzo 1955, data di consegna dei locali al comune.

Art. 3

1. Per la corresponsione a tutto il 30 giugno 1961 della maggiorazione prevista dalla presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 25.702.145 da stanziare nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1960-61.

Art. 4

1. Alla copertura della spesa di lire 25.702.145, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvedera' riducendo dello stesso importo il fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - GONELLA SCELBA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA