diritto.io

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal luglio 1961 al 30 giugno 1962, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A).

2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

Art. 2

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella B).

Art. 5

1. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi alla presente legge.

Art. 6

1. Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1961-62 in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 7

1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1961-62 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 17 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Art. 8

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1955, n. 1312, e stabilita in lire 560 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'esercizio 1961-62.

Art. 9

1. E' autorizzato lo stanziamento di lire 48 miliardi e 351.856.955 quale primo acconto sul contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio finanziario 1961-62 ai sensi dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59. Con successivo provvedimento, entro tre mesi dalla data di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 1961-62, verrano stanziate a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali le somma necessarie per il conguaglio dei contributi di cui alla richiamata norma.

Art. 10

1. Per l'esercizio finanziario 1961-62 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, e' autorizzato in lire 3.404.738.000.

2. Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni: di lire 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di lire 150 mila, previste dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

Art. 11

1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1961-62 una assegnazione da parte del Tesoro di lire 6.000.000.000 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso e per far fronte alle spese del personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio di cui ai decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.