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Disposizioni integrative della legge 28 febbraio 1953, n. 103, contenenti provvedimenti a favore della citta' di Roma

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, 6 sostituito dal seguente:
"La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti previdenziali e di assicurazione sono autorizzati a concedere al comune di Roma, per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza, mutui per un ammontare complessivo di 75 miliardi, a partire dal 1 gennaio 1953 e fino al 31 dicembre 1962".

Art. 2

1. E' autorizzato l'impiego - entro il 31 dicembre 1962 - dei limiti d'impegno di cui al citato articolo 2, che alla data del 30 giugno 1960 non risultano ancora utilizzati.

Art. 3

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la misura del contributo di cui al terzo comma del suindicato articolo 2 non potra' essere superiore al 3 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - ZACCAGNINI - SCELBA - TAVIANI - TRABUCCHI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA