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Aumento del contributo annuale dovuto dallo Stato all'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo annuo concesso dallo Stato ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", stabilito in lire 115 milioni con la legge 17 aprile 1957, n. 269, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 a lire trecentomilioni.

Art. 2

1. Alla copertura, dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge sara' provveduto, per l'esercizio 1959-60, con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per il medesimo esercizio e, per l'esercizio 1960-61, a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 388 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI TAVIANI - SULLO -
Visto, il Guardasigilli: GONELLA