Istituzione della Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'Istituto statale d'istruzione professionale per ciechi annesso all'istituto nazionale del ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nell'Istituto d'istruzione professionale per i ciechi di cui ai regi decreti 1 luglio 1940, n. 1378, e 29 agosto 1941, n. 1449, annesso all'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, e' istituita una Scuola nazionale professionale di massofisioterapia riservata soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di massofisioterapia.
Art. 2
1. La Scuola nazionale professionale di massofisioterapia ha corsi distinti maschili e femminili.
Art. 3
1. Il titolo di studio minimo per l'ammissione e' la licenza di scuola media o di avviamento professionale.
2. L'ammissione e' subordinata al superamento da parte degli aspiranti di un esame preliminare che si effettuera' con le modalita', stabilite dai regolamento di cui all'articolo 7 della presente legge.
Art. 4
1. La durata dell'insegnamento nella Scuola nazionale professionale per massofisioterapia e' di tre anni, distinti in un biennio culturale e professionale teorico-pratico e di un terzo anno riservato al perfezionamento con tirocinio di pratica giornaliera effettiva per non meno di 6 mesi presso ospedali o ambulatori o enti similari, indicati dal Ministero della sanita'.
Art. 5
1. Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione l'esame di idoneita' per l'ammissione al secondo corso; al termine del secondo corso si sostengono, ancora previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione:
1) gli esami di licenza con i quali si consegue titolo equipollente a tutti gli effetti a licenza di scuola tecnica maschile o di scuola professionale femminile;
2) gli esami di idoneita' per l'ammissione ai terzo corso.
Art. 6
1. Al termine del terzo corso si sostiene l'esame di Stato per il conseguimento del diploma per l'esercizio professionale di massofisioterapia.
Art. 7
1. Allo speciale regolamento della Scuola ed ai programmi culturali e professionali della medesima provvederanno di concerto il Ministero della pubblica istruzione, della sanita', del tesoro.
Art. 8
1. L'organico della Scuola e' rappresentato dalla tabella annessa alla presente legge.
Art. 9
1. E' conferito per incarico l'insegnamento delle materie culturali in generale.
2. L'insegnamento medico professionale sara' conferito anch'esso per incarico con retribuzione pari al coefficiente iniziale degli insegnanti di scuola media superiore.
3. I due insegnanti tecnico-pratici massofisioterapisti saranno assunti in organico per concorso a titoli ed esami fra diplomati massofisioterapisti di preferenza ciechi. Ad essi per completamento d'orario che e' di 24 ore settimanali con cura di gabinetto, potra' essere affidato - a giudizio della Presidenza - l'insegnamento in parte di materie professionali.
Art. 10
1. Il personale insegnante tecnico massoterapista attualmente in servizio presso la Scuola di massaggio dell'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, istituita a seguito di autorizzazione di cui al regio decreto 26 febbraio 1941, in quanto sia in possesso del diploma di massaggiatore conseguito presso la Scuola stessa coi corsi per massaggiatori previsti nella regia Scuola professionale annessa all'Istituto nazionale dei ciechi adulti di Firenze di cui all'articolo 2 del regolamento pubblicato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, sara' inquadrato nei ruoli di cui alla tabella annessa per l'organico della Scuola in oggetto, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto se il suo servizio di almeno tre anni sara' giudicato lodevole ed a seguito di ispezione disposta dal Ministero della sanita' concordata col Ministero della pubblica istruzione.
2. Al medesimo che, col riconoscimento dell'anzianita' di servizio ai fini economici e di quiescenza verra' inquadrato nei termini di cui all'articolo 22 della legge 13 marzo 1958, n. 165, saranno estesi i benefici enunciati all'articolo 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293.
Art. 11
1. Gli aspiranti al titolo di massofisioterapisti, licenziati nei corsi di massaggio previsti dai regi decreti 13 novembre 1924, n. 2349, e 31 maggio 1928, n. 1344, articolo 2 o diplomati dalla Scuola di massaggio di cui al regio decreto 26 febbraio 1941, conseguiranno il titolo:
a) se possono produrre attestato del direttore sanitario dell'ente ove hanno prestato o prestano servizio, che affermi con giudizio di piena abilita' professionale il loro impiego in attivita' fisioterapica da almeno quattro anni alla data della domanda;
b) se, in caso di esercizio soltanto privato in proprio gabinetto massoterapico autorizzato a termini di legge possono ottenere dal medico provinciale attestato di piena abilita' professionale anche per le applicazioni fisioterapiche in esercizio professionale da almeno quattro anni alla data della domanda;
c) se, entro quattro anni dalla entrata in vigore della presente legge, frequenteranno un periodo di aggiornamento a giudizio della direzione della Scuola durante i rispettivi secondi corsi dalla medesima, e supereranno l'esame di Stato previsto dall'articolo 6 della presente legge.