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Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge 23 giugno 1927 (Anno V), n. 1264, sulla
disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la giustizia e per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Saranno rilasciate, a termine dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, distinte licenze per l'esercizio di ciascuna delle seguenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie:

  1. a) dell'odontotecnico;

  2. b) dell'ottico;

  3. c) del meccanico ortopedico ed ernista;

  4. d) dell'infermiere.

2. La licenza per infermiere, pero', riguardera' o l'esercizio generico di tale arte, o le distinte specialita' del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

3. Le licenze di cui al presente articolo verranno rilasciate dagli istituti o scuole che saranno appositamente istituite di accordo tra i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale, e saranno vistate dal prefetto della Provincia.

4. I corsi per l'esercizio dell'arte di infermiere saranno istituiti in conformita' a quanto e' disposto dal R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dal regolamento relativo.

Art. 3

1. L'effettivo esercizio delle arti contemplate dal presente regolamento e' subordinato alla registrazione della licenza di cui ai precedenti articoli o del certificato di abilitazione di cui all'art. 32 all'ufficio del Comune nel quale il titolare intende stabilire il suo abituale esercizio.

2. L'obbligo della registrazione del titolo compete anche alle infermiere che abbiano conseguito il diploma di cui all'art. 8 del R. decreto 15 agosto 1925, n. 1832.

3. L'ufficio comunale non potra' procedere alla registrazione se l'aspirante non presenti il certificato di nascita comprovante che abbia raggiunto l'eta' di anni ventuno e il certificato penale di data non anteriore a tre mesi da cui risulti che l'aspirante si trovi nelle condizioni stabilite dallo articolo 18.

4. Per coloro, che siano in possesso del titolo di abilitazione di cui alle disposizioni transitorie, la registrazione avra' luogo in base alla presentazione del solo titolo.

Art. 4

1. Eseguita la registrazione, l'ufficio comunale dovra' restituire all'esercente la licenza, il diploma o il titolo di abilitazione dopo avervi annotata l'avvenuta registrazione e darne notizia al medico provinciale, che dovra' tenere un registro, aggiornato, di tutti gli esercenti le singole arti ausiliarie dei Comuni della Provincia.

Art. 5

1. L'esercente arti ausiliarie delle professioni sanitarie che si trasferisce in altro Comune per esercitarvi la propria arte deve far registrare nuovamente la licenza all'ufficio del Comune nel quale si e' trasferito, presentando il titolo originale e un attestato del podesta' del Comune di provenienza, comprovante l'avvenuta cancellazione dal registro di quel Comune.

Art. 8

1. L'obbligo della notifica all'ufficio comunale dell'esercente l'arte ausiliaria incombe anche ai medici chirurghi ed agli abilitati all'esercizio della odontoiatria, in confronto degli odontotecnici che prestino abitualmente la propria opera nei loro gabinetti dentistici.

Art. 9

1. E' vietato l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie nelle pubbliche vie o piazze.

2. Le autorita' locali di pubblica sicurezza, pertanto, dovranno vietare la iscrizione dei suddetti esercenti nei registri di cui all'art. 122 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e le autorita' comunali non potranno rilasciare, in favore dei medesimi, permessi di pubblico posteggio.

3. Tuttavia, soltanto in occasione di feste, fiere, mercati ed altre pubbliche riunioni, e limitatamente alla loro durata, potranno, da parte delle suddette autorita', rilasciarsi, sotto opportune condizioni per assicurare la serieta' e dignita' della vendita, temporanee licenze e permessi, sempre che il richiedente comprovi di essere regolarmente autorizzato all'esercizio della rispettiva arte ausiliaria e non esistano nel comune negozi di vendita nei quali tale arte venga abitualmente esercitata.

Art. 10

1. A norma dell'art. 5 della legge, le contravvenzioni al disposto degli articoli 3, 6, 8 e 9 saranno punite, ove non costituiscano reati maggiori previsti dalla legge sull'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie o da altre leggi, con l'ammenda fino a L. 300.

2. In caso di recidiva l'ammenda non sara' mai minore di L. 200.

Art. 11

1. Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire.

2. E' in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata.