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Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno del 1959 agli impianti delle ferrovie calabro-lucane, in regime di concessione all'industria privata

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'anno 1959 agli impianti delle ferrovie calabro-lucane in regime di concessione all'industria privata, puo' essere accordato un concorso dello Stato nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Art. 2

1. Per la concessione del concorso previsto dal precedente, articolo 1 e' autorizzata, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, la spesa di lire 200.000.000 stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

2. All'onere di cui sopra si fara' fronte con una corrispondente quota, delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1959-60.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - SPATARO TAVIANI
Visto, il Guardasigilli GONELLA