Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica
Testo vigente
Titolo I. Miglioramenti economici
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I coefficienti e i corrispondenti stipendi annui del personale insegnanti delle scuole elementari e delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria, del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione artistica, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici e del personale direttivo delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni, nonche' dei provveditori agli studi di 1ª e 2ª classe e degli ispettori centrali di 1ª e 2ª classe per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, per le antichita', e belle arti, per l'istruzione elementare e per l'educazione fisica, di cui al quadro 13 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e all'art. 8 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono elevati, a decorrere dal 1 ottobre 1961, nelle seguenti misure:
1) da coefficiente 202, lire 606.000 a coefficiente 220, lire 660.000;
2) da coefficiente 229, lire 687.000 a coefficiente 260, lire 780.000;
3) da coefficiente 271, lire 813.000 a coefficiente 309, lire 927.000;
4) da coefficiente 325, lire 975.000 a coefficiente 402, lire 1.206.000;
5) da coefficiente 402, lire 1.2016.000 a coefficiente 450, lire 1.350.000;
6) da coefficiente 450, lire 1.350.000 a coefficiente 522, lire 1.566.000;
7) da coefficiente 500, lire 1.500.000 a coefficiente 580, lire 1.740.000;
8) da coefficiente 670, lire 2.010.000 a coefficiente 700, lire 2.100.000.
2. Al personale di cui al precedente comma, che cessera' dal servizio con il 30 settembre 1961, il trattamento di quiescenza e' liquidato sulla base del trattamento economico stabilito dalla presente legge.
Art. 2
1. L'indennita di direzione mensile lorda, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, e stabilita, a decorrere dal 1° ottobre 1961, nelle seguenti misure:
1) direttori dei Conservatori di musica, direttore dell'Accademia nazionale di arte drammatica, direttore dell'Accademia nazionale di danza, presidi di 1ª categoria degli istituti di istruzione seconda- ria, preside dell' istituto statale " Augusto Romagnoli " di specia lizzazione per gli educatori dei minorati della vista e direttori degli istituti d'arte:
1) fino a 12 classi ................................ L. 28.000
da 13 a 24 classi ................................ " 39.000
oltre 24 classi ................................ " 49.000
2) direttori e presidi di 2ª categoria delle scuole di istruzione secondaria, direttori delle scuole d'arte:
1) fino a 12 classi ................................ L. 23.000
da 13 a 24 classi ................................ " 29.000
oltre 24 classi ................................ " 37.000
3) rettori dei convitti nazionali e direttrici degli educandati femminili: lire 28.000;
4) ispettori scolastici:
1) con meno di tre anni di servizio .................. L. 31.000
con almeno tre anni di servizio .................. " 35.000
5) direttori didattici, direttori degli istituti statali di sordomuti: lire 23.000.
Nulla e' innovato per quanto concerne l'indennita' ai direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Ai capi di istituto incaricati e supplenti l'indennita' di direzione e' attribuita in ragione della meta' della misura prevista per il preside o direttore di istituto a scuola con lo stesso numero di classi. Per i direttori incaricati delle Accademie di belle arti e licei artistici, l'indennita' di direzione e' ragguagliata, nei limiti indicati dal precedente comma, a quella dei direttori dei Conservatori di musica. Al personale, di cui ai precedenti due commi, che abbia l'obbligo dell'insegnamento, e' corrisposto anche il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente. In nessun caso puo' essere percepita piu' di una indennita' di direzione. Al personale di cui al presente articolo comandato o comunque chiamato a prestare nella pubblica Amministrazione servizio che non comporti l'effettivo esercizio della funzione, e' data facolta' di optare fra la indennita' di direzione e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione presso la quale il personale medesimo e' chiamato a prestare servizio.11
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 14 LUGLIO 1965, N. 902
Art. 4
1. L'attuale organico del personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale e' scisso, a decorrere dal 1 ottobre 1961, in due organici distinti, relativi l'uno al personale non insegnante in servizio negli istituti di istruzione classica scientifica e magistrale e l'altro a quello in servizio nelle scuole di istruzione media. La iscrizione nei ruoli dei due nuovi organici avra' luogo nello stesso ordine con cui gli interessati figurano iscritti nei ruoli dell'organico soppresso.
2. Il numero dei posti del personale ausiliario degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, viene elevato di 650 posti nelle qualifiche di bidello e primo bidello e di 50 posti nella qualifica di bidello capo, riservati ai convitti nazionali e agli educandati femminili statali.
3. Con apposito regolamento saranno definite le mansioni del personale ausiliario dei convitti nazionali e degli educandati femminili statali, nonche' le norme transitorie per l'inquadramento del personale stesso che vi presti alla data di entrata in vigore della presente legge lodevole servizio da almeno due anni.
Titolo II. Assunzione, trattamento economico e trattamento di quiescenza degli insegnanti non di ruolo abilitati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria, artistica ed elementare.
Art. 5
1. Gli incarichi di insegnamento negli istituti statali di istruzione secondaria sono conferiti dai provveditori agli studi, in base a graduatorie provinciali di merito formate secondo norme da stabilirsi per regolamento, e fino alla sua emanazione mediante ordinanza ministeriale, agli aspiranti forniti del titolo legale di abilitazione e iscritti all'albo professionale previa domanda da presentarsi ad un solo provveditorato. L'iscrizione all'albo s'intende comprensiva dell'abilitazione per quei titoli non abilitanti, in base ai quali, per effetto di disposizioni speciali, sia stata disposta l'iscrizione stessa.
2. Nel conferimento degli incarichi gli insegnanti stabili hanno la precedenza assoluta.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 FEBBRAIO 1965, N. 98.
4. Nulla e' innovato per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti dovuti al personale insegnante non di ruolo mediante ordinativi emessi su ordini di accreditamento.
5. Per il conferimento degli incarichi di professori non abilitati si osservano le norme stabilite dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1728.
6. Dopo che i provveditori agli studi abbiano effettuato le nomine di competenza si procede alla compilazione di graduatorie regionali secondo un regolamento da emanarsi dal Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 6
1. Le nomine degli insegnanti incaricati sono disposte per un triennio.
2. Nel corso del triennio, gli effetti della nomina ad incaricato cessano nei casi di decadenza, rinuncia, incompatibilita', licenziamento per scarso rendimento o esclusione dall'insegnamento; gli effetti stessi cessano, altresi', quando il posto occupato sia soppresso o conferito, per nomina o trasferimento, a professore di ruolo, sempreche' non sia possibile assegnare l'incaricato - con provvedimento modificativo dell'atto di nomina, - ad altro posto disponibile nella stessa o in altra sede della stessa provincia o regione per l'insegnamento della disciplina, o gruppo di discipline cui si riferisce l'abilitazione di cui e' fornito. Qualora il numero dei posti disponibili sia inferiore a quello degli incaricati le cui cattedre siano state soppresse o assegnate a professori di ruolo, si osserva ai fini del mantenimento in servizio l'ordine di collocazione in graduatoria degli interessati.
3. L'insegnante incaricato che, nel corso del triennio, sia, stato destinato ad altro posto disponibile, ai sensi del precedente comma, consegue il trattamento economico corrispondente all'insegnamento affidatogli.
Art. 7
1. Gli stipendi spettanti agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di insegnamento prestato con trattamento di cattedra o per non meno di 18 ore settimanali con qualifica non inferiore a "valente" e con diritto al trattamento economico durante le vacanze estive.
2. Gli aumenti periodici sono attribuiti anche per periodi di servizio prestato o con meno di 18 ore settimanali di insegnamenti, terme restando le condizioni richieste nel precedente comma riguarda alla qualifica ed al trattamento economico per le vacanze estive.
3. Gli aumenti periodici sono calcolati, in ogni caso, sull'importo iniziale degli stipendi dovuti, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'inizio dell'anno scolastico successivo al compimento di ogni biennio di servizio, o dei periodi di servizio di cui al comma precedente.
4. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi e' valutato l'insegnamento impartito a decorrere dall'anno scolastico, 1961-62.
Art. 8
1. Agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento, nonche' ai loro familiari in caso di morte, e' riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato e per gli insegnanti di ruolo.
2. Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in qualita' di incaricato dal 1 ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento. Per coloro che abbiano prestato servizio senza trattamento di cattedra o con meno di 18 ore settimanali la pensione deve essere ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio.
3. Ai fini del solo trattamento di quiescenza si considerano utili anche i servizi prestati anteriormente al 1 ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento, qualora i servizi stessi siano riscattati ai fini di pensione. Si applicano, per tale riscatto, le norme vigenti in materia per gli insegnanti di ruolo. Gli anni di servizio prestati con meno di 18 ore sono riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento. Ai fini della liquidazione, la pensione afferente a questi ultimi servizi e' ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio.
4. Sono anche riscattabili a norma dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, gli anni corrispondenti alla durata legale degli studi universitari.
5. Il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dal presente articolo e' liquidato a domanda degli interessati. La pensione compete nei casi in cui l'insegnante abbia prestato almeno 20 anni di servizio effettivo, valutabili a tal fine. Negli altri casi compete l'indennita' per una volta tanto, in luogo di pensione, secondo le norme vigenti, purche' l'insegnante abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.
6. L'insegnante incaricato collocato in pensione ai sensi del presente articolo, che sia riassunto in servizio statale pensionabile perde il godimento della pensione. Qualora la pensione sia piu' favorevole del nuovo trattamento economico, la differenza gli viene conservata a titolo di assegno personale non pensionabile, da riassorbirsi nei successivi aumenti di studio. All'insegnante incaricato, riassunto in servizio statale, al quale gia' in precedenza sia stata liquidata l'indennita' per una volta tanto in luogo di pensione, si applica l'articolo 70 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.
7. L'insegnante di cui al precedente comma, all'atto della cessazione dal servizio, liquida un nuovo trattamento di quiescenza sulla base di tutti i servizi prestati e con le norme relative all'ultimo impiego. In ogni caso, questo trattamento non puo' essere inferiore a quello precedentemente goduto.
8. Il personale insegnante di cui al primo comma e' assoggettato; dal 1 ottobre 1961, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per gli impiegati civili di ruolo dello Stato; dalla stessa data cessa per il personale medesimo la iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo computabile ai fini del trattamento di quiescenza, l'istituto nazionale della previdenza sociale rimborsera' allo Stato ed agli interessati i contributi versati per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia.
9. Agli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo con nomina a tempo indeterminato e agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali sono applicabili le norme del presente articolo e del precedente articolo 7, fermo restando - per i suddetti insegnanti tecnico-pratici - il diritto agli aumenti gia' maturati per effetto delle precedenti disposizioni.
10. Il personale di cui al presente articolo ha diritto ad opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidita' e vecchiaia, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
1. L'iscrizione all'Istituto nazionale "Giuseppe Kirner", per l'assistenza ai professori medi, del personale di cui al precedente articolo, compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di strumento musicale negli Istituti magistrali avra' decorrenza dal 1 ottobre 1961.
2. Peraltro, avranno diritto all'assistenza dell'Istituto "Kirner" i superstiti di quegli appartenenti alle categorie suddette che siamo deceduti a causa di guerra o della lotta di liberazione.
3. Il primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 351, e' sostituito dal seguente:
"I soci effettivi in servizio attivo corrispondono all'Istituto, in misura unica per tutti, un contributo annuo pari all'1 per cento del solo stipendio lordo annuo di un professore di ruolo A, che si trovi all'inizio dell'ultimo coefficiente".
4. La lettera d) dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 351, e' sostituita dalla seguente:
"d) Dieci soci effettivi dell'Istituto, dei quali due appartenenti alla categoria di cui al comma primo del presente articolo ed uno pensionato, designati dalla seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che li scegliera' entro elenchi forniti delle organizzazioni sindacati piu' rappresentative dei capi di Istituto e dei docenti delle scuole medie".
Art. 10
1. Le norme di cui ai precedenti articoli, circa la nomina per un triennio, gli aumenti periodici di stipendio e il trattamento di quiescenza, si applicano anche agli insegnanti elementari non di ruolo, nominati in posti che non si siano potuto coprire con insegnanti di ruolo o in soprannumero, e agli insegnanti non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione artistica.
2. Le stesse norme, limitatamente agli aumenti periodici di stipendio e al trattamento di quiescenza e di previdenza, si applicano anche agli assistenti non di ruolo delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici ed agli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica ed ai pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza.
3. Il provvedimento di nomina, di cui all'articolo 5 della presente legge, e' adottato dal provveditore agli studi per i maestri, dal direttore per gli insegnanti dei Conservatori di musica e dal presidente per gli insegnanti degli altri istituti di istruzione artistica.
Titolo III. Sistemazione nei ruoli degli Istituti d'istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti.
Art. 11
1. Gli insegnanti non di ruolo e gli insegnanti di ruolo speciale transitorio, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria, il personale di ruolo della carriera direttiva degli Istituti di educazione, gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, nonche' gli assistenti universitari, che in un concorso a cattedre o in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, abbiano riportato l'idoneita' o almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esame e in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a "valente" e a "distinto" e, per gli assistenti universitari, qualifica dichiarata equipollente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione previo conforme parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, possono, a domanda ed in relazione alle cattedre disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori degli istituti di istruzione, secondaria relativo all'insegnamento cui l'idoneita' o la votazione conseguita si riferisce.
2. Gli insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari e transitori ordinari degli istituti statali di istruzione secondaria che in un concorso a cattedre diverse da quelle di cui sono titolari abbiano riportato la idoneita' o almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame o abbiano conseguito in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, l'abilitazione all'insegnamento con votazione non inferiore a sette decimi, possono parimenti chiedere l'assunzione, in relazione alle cattedre disponibili, nel ruolo relativo all'insegnamento cui l'idoneita' o la votazione conseguita si riferisce, sempreche' nell'ultimo anno scolastico di insegnamento abbiano ottenuto qualifica non inferiore a "valente".3
3. Alle stesse condizioni e in relazione alle cattedre disponibili gli insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari degli Istituti statali di istruzione secondaria superiore, in possesso di abilitazione polivalente, possono chiedere il passaggio a cattedra di istituto superiore, diversa da quella di cui sono titolari.
4. Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo, purche' in possesso di abilitazione comunque conseguita.
5. Si considerano idonei, ai fini di cui al presente e al successivo articolo, coloro che in un concorso per titoli ed esami a cattedre di istituti di istruzione secondaria abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore alla votazione minima prescritta, per l'inclusione nella graduatoria dei vincitori, dalle norme in base alle quali il concorso fu espletato.3