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Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di eta'.

2. I salariati di ruolo delle Amministrazioni predette sono collocati a riposo al Compimento del 65° anno di eta', se uomini e del 60° anno di eta', se donne.

3. I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione dei precedenti commi hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di eta'.

4. Nulla e' innovato alle norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di eta' per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengano a particolari categorie, ne' a quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza della cessazione dal servizio.

5. Per il personale di cui al primo e secondo comma, collocato a riposo per limiti di eta', il servizio effettivo minimo per aver diritto a pensione e' stabilito in anni quindici.

6. La pensione e' commisurata, fino al 30 giugno 1958, al 33,50 per cento, 35,20 per cento, 36,90 per cento, 38,60 per cento e 40,30 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepiti e degli altri eventuali assegni pensionabili, rispettivamente, per 15, 16, 17, 18 o 19 anni di servizio utile.

7. A partire dal 1 luglio 1958 le percentuali di cui al precedente comma sono elevate, rispettivamente, al 35 per cento, 36,80 per cento, 38,60 per cento, 40,40 per cento e 42,20 per cento.

Art. 2

1. Resta fermo il diritto degli impiegati civili di essere collocati a riposo su domanda al compimento del 40° anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Resta del pari ferma la facolta' dell'Amministrazione di collocare a riposo, d'ufficio, l'impiegato quando abbia compiuto quaranta anni di servizio effettivo e negli altri casi in cui tale facolta' sia prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 3

1. Gli impiegati civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, cessano dal servizio al compimento del 65° anno di eta'.

2. I salariati non di ruolo delle Amministrazioni predette cessano dal servizio al compimento del 65° anno di eta', se uomini e del 60° anno di eta', se donne.

3. Si applica il disposto del terzo e quarto comma dell'art. 1.

Art. 4

1. Il personale di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di eta' ivi previsti o che li raggiungera' entro un quinquennio da tale data, senza aver compiuto 40 anni di servizio effettivo, puo' essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, per non oltre un quinquennio dalla data sopraindicata e sempreche' non superi i 70 anni di eta'.

2. Il personale di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di eta' previsti dall'articolo medesimo, o li raggiungera' entro un triennio da tale data, senza aver compiuto venti anni di servizio effettivo, e' trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianita'.

Art. 5

1. Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l'attestazione che l'impiegato abbia reso la dichiarazione prescritta dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici. I documenti comprovanti la prestazione dei predetti servizi, ove non siano stati allegati alla dichiarazione, devono essere presentati entro il termine perentorio di due anni dalla data del decreto di nomina in ruolo. La decadenza non opera quando l'interessato dimostri di avere, almeno due mesi prima della scadenza del suddetto termine, richiesto in forma legale la documentazione necessaria e di non averla ottenuta.

2. I dipendenti statali in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali non abbiano ancora presentato la dichiarazione dei servizi indicati al precedente comma, debbono rilasciarla, corredata dei documenti comprovanti la prestazione dei servizi stessi, entro due anni dalla data suddetta.

3. Coloro che cessano dal servizio entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno facolta' di presentare la dichiarazione documentata, di cui al precedente comma, fino a 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio. In caso di morte del dipendente statale prima della scadenza del biennio gli aventi diritto a pensione di riversibilita' possono presentare la predetta dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla data del decesso.

Art. 6

1. La domanda per ottenere il riscatto dei servizi non di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza deve essere presentata, pena la decadenza, almeno tre anni prima del raggiungimento del limite di eta' per il collocamento a riposo. Lo stesso termine si applica per tutti i servizi o periodi che sono riscattabili o riconoscibili soltanto a domanda.

2. I servizi che, ai sensi delle disposizioni in vigore, sono riscattabili oppure riconoscibili a domanda possono essere ammessi a riscatto o a riconoscimento soltanto se sono stati dichiarati e documentati ai sensi del precedente art. 5.

3. Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda di riscatto o di riconoscimento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla cessazione stessa.

4. Gli aventi diritto possono presentare domanda di riscatto entro 90 giorni dal decesso del dipendente statale, anche se questi sia incorso nella decadenza di cui al primo comma.

5. Nei casi in cui, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sia gia' scaduto il termine contemplato al primo comma o manchino meno di due anni alla scadenza del termine stesso, la domanda di riscatto o di riconoscimento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un biennio dalla data suddetta. In ogni caso tale domanda non puo' essere presentata oltre il 90° giorno dalla cessazione dal servizio.

6. Nulla e' innovato alle disposizioni in vigore che, per particolari categorie di personale, prevedono che la domanda di riscatto o di riconoscimento debba essere presentata entro un termine piu' breve di quello stabilito nel primo comma del presente articolo.

7. Il riscatto dei servizi non di ruolo e' disposto con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti. Entro 90 giorni dalla data della comunicazione del decreto, con il quale si concede o si nega il riscatto, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti. Il procuratore generale presso la Corte dei conti puo' presentare ricorso entro 90 giorni dalla data di registrazione del decreto di riscatto.

Art. 7

1. Il personale dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, ali quale sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi di perfezionamento, puo' domandare il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza.

2. Possono essere riscattati, ai sensi del precedente comma, i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione, che non siano contemporanei a servizi civili o militari, di ruolo o non di ruolo, prestati alle Amministrazioni statali di cui al primo comma.

3. Il personale che chiede il riscatto dei periodi di studio ai sensi del presente articolo e' tenuto al pagamento del contributo previsto dalle disposizioni vigenti sul riscatto dei servizi ai fini di pensione. Qualora la domanda di riscatto sia presentata entro due anni dalla data da cui ha effetto la presente legge, il contributo di riscatto sara' calcolato con riferimento allo stipendio iniziale della carriera di appartenenza previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda.

Art. 8

1. L'Amministrazione competente deve predisporre il decreto di collocamento a riposo del dipendente statale per compimento del limite di eta' e quello di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza in modo da trasmetterli, con il ruolo di pagamento, almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite suddetto alla competente Ragioneria centrale. Detto ufficio e la Corte dei conti devono provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza almeno trenta giorni prima della data di cessazione dal servizio.

Art. 9

1. All'atto della cessazione dal servizio il decreto di liquidazione del trattamento di quiescenza e il libretto (certificato d'iscrizione), ove non ostino particolari motivi, sono consegnati dal capo dell'Amministrazione, o dell'Ufficio da cui l'interessato dipende, direttamente al titolare, che deve rilasciarne ricevuta con l'indicazione della data. In tal caso all'autenticazione della firma, che il pensionato deve apporre sul libretto, provvede il funzionario che ne effettua la consegna.

2. L'Ufficio provinciale del Tesoro, al ricevimento delle partite di pensioni per le quali risulti che la consegna del decreto e del libretto e' stata eseguita con le modalita' di cui al precedente comma, dispone l'inizio dei pagamenti, e da' comunicazione della liquidazione della pensione al sindaco del Comune di residenza del pensionato. Il sindaco deve fornire assicurazione al predetto Ufficio di aver preso nota nei registri anagrafici del Comune della qualita' di pensionato del titolare del libretto.

Art. 10

1. La concessione del trattamento di liquidazione provvisoria della pensione prevista dall'art. 23 della legge 20 aprile 1949, n. 221, e' consentita, per le pensioni dirette, nei soli casi in cui per particolari motivi non si sia potuto provvedere alla liquidazione definitiva nei termini di cui al precedente art. 8.

2. A favore degli insegnanti elementari e degli aventi diritto, nei casi di decesso dell'insegnante in attivita' di servizio - la concessione dell'eventuale trattamento provvisorio di pensione ha luogo mediante ruolo di pagamento emesso dai provveditorati agli studi e dato in carico agli Uffici provinciali del Tesoro. Detto ruolo e' comunicato alla Corte dei conti per il riscontro consuntivo.

Art. 11

1. La vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo aver maturato venti anni di servizio effettivo, ha diritto alla pensione di riversibilita' quando il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio.

2. Ha, inoltre, diritto a pensione di riversibilita' la vedova del pensionato dello Stato, purche' il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione del servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di eta' e sia durato almeno due anni e se la differenza di eta' fra i coniugi non sia maggiore di anni venti. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora il matrimonio sia stati) contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta', o qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma.2

3. Il limite di 72 anni di cui al precedente comma e' elevato a 75 anni per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, ferme restando le altre condizioni previste dal comma stesso.

4. La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per sua colpa. In tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, e' corrisposto alla vedova un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta; qualora esistano orfani il predetto assegno alimentare non puo' superare la differenza fra l'importo della pensione di riversibilita' che sarebbe spettata alla vedova con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

5. Alla vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo dodici mesi e prima di venti anni di servizio effettivo, spetta una indennita' per una volta tanto nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

6. In caso di decesso della moglie dipendente civile, o pensionata, la pensione spetta il marito quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie ed abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di eta'.

7. In tal caso la pensione e' liquidata applicando le percentuali vigenti per la vedova; qualora poi sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito, si osserva il disposto del precedente quarto comma.

8. La pensione prevista dal precedente comma e l'assegno alimentare di cui al quarto comma si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze.