Norme sull'ammasso volontario del burro
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni della legge 26 dicembre 1958, n. 1119, integrate dalla legge 30 maggio 1960, n. 539, si applicano anche per l'ammasso volontario del burro prodotto nella campagna agraria 1960-61.
Art. 2
1. Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso del burro, conferito da produttori agricoli singoli o associati, nella misura massima di lire 5.000 per quintale e fino al limite complessivo di 100.000 quintali.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - RUMOR - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA