Adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sull'imposta di bollo, e concessione di premi di operosita' e per la scoperta e la repressione di reati
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni di cui al n. 1, lettere a) e b), dello articolo 5 della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernenti l'imposta di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio emessi e pagabili nello Stato, sono sostituite dalle seguenti:
"a) con scadenza non superiore ad un mese o con scadenza a vista o a certo tempo vista quando non risulti fissato per la scadenza un termine eccedente un mese dalla data della presentazione al visto, quando la somma:
non supera lire 1000, imposta fissa lire 3;
supera lire 1000 per ogni mille lire o frazione di lire mille, imposta proporzionale lire 2;
b) con scadenza superiore ad un mese e non a quattro mesi ovvero con scadenza da oltre un mese sino a quattro mesi vista:
per ogni mille lire o frazione di lire mille, imposta proporzionale lire 4".
Art. 2
1. L'imposta fissa di bollo prevista per gli assegni bancari dall'articolo 8, n. 1, della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e' stabilita in lire 15.
Art. 3
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N.734.
2. Parimenti puo' disporre a favore dei funzionari o impiegati di pubblica sicurezza ed agenti della forza pubblica e di finanza per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bollo e valori bollati e dei furti in danno dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari e per l'accertamento delle contravvenzioni in materia di tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale e nelle leggi relative alle tasse sugli affari.
3. Questi premi sono versati ai fondi massa ed opere ed enti di previdenza ed assistenza del personale di cui trattasi.
4. All'onere derivante dall'applicazione delle suindicate disposizioni si provvedera' con lo stanziamento del capitolo 153 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1961-62 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA