Estensione dell'indennita' speciale, prevista dall'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, agli ufficiali ed ai sottufficiali in pensione della disciolta milizia nazionale portuaria e della disciolta milizia della strada
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Agli ufficiali della disciolta milizia nazionale portuaria e della disciolta milizia della strada e sue specialita' cessati dal servizio permanente effettivo per ferite, lesioni o infermita' dipendenti da causa di servizio o per effetto, rispettivamente delle leggi 11 gennaio 1951, n. 31, e 20 ottobre 1949, n. 808, compete, a decorrere dal 1 gennaio 1958 fino all'eta' di sessantacinque anni e, comunque, per un periodo non inferiore ad otto anni, in aggiunta al trattamento di quiescenza, l'indennita', speciale prevista per gli ufficiali dell'esercito dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
Art. 2
1. Ai marescialli dei tre gradi ed ai brigadieri della disciolta milizia nazionale portuaria e della disciolta milizia della strada e sue specialita' cessati dal servizio con diritto a pensione per raggiunti limiti di servizio, per infermita' dipendente da causa di servizio o per effetto, rispettivamente, delle leggi 11 gennaio 1951, n. 31, e 20 ottobre 1949, n. 808, compete, a decorrere dal 1 gennaio 1958 e fino al compimento degli anni sessantacinque, l'indennita' speciale prevista per i sottufficiali dell'esercito dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
Art. 3
1. All'onere di lire 61.480.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61, si provvedera', per lire 32.280.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 29.200.000 mediante riduzione rispettivamente, di lire 15.200.000 e di lire 14.000.000 degli stanziamenti dei capitoli numeri 27 e 37 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per lo stesso esercizio 1960-61.
2. All'onere di lire 17.540.000 relativo all'esercizio 1961-62 si provvedera' mediante riduzione, di pari importo del fondo di parte ordinaria, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1961
GRONCHI
FANFANI - JERVOLINO - ZACCAGNINI - PELLA - TAVIANI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA