Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962
Testo vigente
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. Per l'esercizio finanziario 1961-62 e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 250 000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, numero 522, modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859, e dalla legge 24 marzo 1958, n. 328.
Art. 3
1. Per l'esercizio finanziario 1961-62 la somma di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissata in lire 20 milioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale dalle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - PELLA
Visto il Guardasigilli: GONELLA