Estensione delle norme di cui all'art. 4 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, al personale della carriera direttiva delle altre Amministrazioni dello Stato in analoga situazione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al personale della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, inquadrato nelle qualifiche di consigliere di prima classe ed equiparate, di cui agli articoli 73 e 74 numeri 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, il quale abbia maturato l'anzianita' di almeno tre anni nella qualifica stessa, sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, promozioni in soprannumero alla qualifica superiore per un numero di posti pari al soprannumero esistente nella qualifica di consigliere di prima classe o equiparate, di ogni singola Amministrazione, alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928.
2. In corrispondenza dei posti in soprannumero cosi' creati, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli
Art. 2
1. I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge sono assorbiti con la cessazione dal servizio o con la nomina a qualifica superiore.
Art. 3
1. Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvedera' con i normali stanziamenti previsti per il personale negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA