Modifiche alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, e modificate con le leggi 20 ottobre 1960, n. 1227, e 23 ottobre 1960, n. 1239, sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato alla presente legge.
Art. 2
1. La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961.
Art. 3
1. All'onere di lire 10.600.000.000 per l'esercizio 1961-62 si fara' fronte con una parte dei maggiori introiti derivanti dall'aumento delle tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1961, n. 515.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1961
GRONCHI
- FANFANI - SPATARO - TAVIANI - PELLA