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Assegnazione di contributi alla "Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale"

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' assegnato alla "Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale" un contributo straordinario di lire 3.000.000 e, a partire dall'esercizio finanziario 1961-62, un contributo ordinario annuo di lire 2 milioni.

Art. 2

1. All'onere di lire 3.000.000 di cui al precedente articolo 1 si fa fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 722.

2. All'onere di lire 2.000.000 relativo al contributo ordinario 1961-62 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 393 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA