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Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici

Testo vigente

Titolo I. Carriere, ruoli e dotazioni organiche

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Rinvio a tabelle - Divieto di comandi e di distacchi

1. Le carriere, i ruoli e le relative dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, delle Soprintendenze e degli Istituti di antichita' e belle arti, delle Soprintendenze bibliografiche, delle biblioteche pubbliche governative e dell'Istituto di patologia del libro sono stabiliti nelle tabelle allegate alla presente legge.

2. E' fatto divieto di disporre il comando e il distacco, anche solo di fatto, di personale direttivo, insegnante e non insegnante di scuole, e di istituti di ogni ordine e grado presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli di cui alle allegate tabelle tranne che nei casi previsti dalla legge.

3. Il personale indicato nel precedente comma che alla entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando o di distacco deve essere restituito alle scuole e agli istituti di provenienza entro e non oltre i limiti di tempo di cui al primo comma del successivo articolo 12.

Titolo II. Amministrazione centrale e provveditorati agli studi

Art. 2 Ordinamento dell'Amministrazione centrale

1. L'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione e' ordinata come segue:
Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi;
Direzione generale dell'istruzione elementare;
Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado;
Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale;
Direzione generale dell'istruzione tecnica;
Direzione generale dell'istruzione professionale;
Direzione generale dell'istruzione universitaria;
Direzione generale delle antichita' e belle arti;
Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;
Direzione generale dell'educazione popolare;
Direzione generale per gli scambi culturali;
Direzione generale per l'istruzione media non statale;
Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola:
Ispettorato per l'istruzione artistica;
Ispettorato per l'assistenza scolastica;9
Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva;
Ispettorato per le pensioni;
Servizio per la scuola materna.

Art. 3 Vice provveditori agli studi

1. Il vice provveditore agli studi e' il diretto collaboratore del provveditore agli studi che sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. Esercita ogni altra attribuzione che gli sia conferita dalle leggi o dai regolamenti o, per delega, dal provveditore.

2. Nelle Province con oltre 400.000 abitanti, il provveditore agli studi e' coadiuvato da almeno due vice provveditori agli studi; il piu' anziano dei quali esercita le funzioni vicarie.

3. Ai vice provveditori agli studi si applicano le norme previste per i direttori di sezione ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di ispettore centrale di seconda classe per la istruzione media, classica, scientifica e magistrale e di provveditore agli studi di seconda classe, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 276, lettera c), e dell'articolo 282, lettera b), n. 2, del testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Per la promozione a provveditore agli studi, ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928, le disposizioni dello articolo 2 della legge stessa si applicano sulla dotazione organica complessiva delle qualifiche di vice provveditore e della meta' dei posti di provveditore agli studi, in atto prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le frazioni di posto sono a tal fine computate per intero.

Art. 4 Promozioni a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi

1. Ferme restando le norme di cui all'articolo 368 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la promozione a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi nei ruoli di cui alla allegata tabella A, si consegue mediante unico concorso per esami di merito distinto o mediante unico esame di idoneita'. Il numero dei posti da conferire nell'uno e all'altro ruolo, e' distintamente indicato nel bando di concorso.

2. Salvo il disposto del successivo articolo 8 il conferimento dell'una o dell'altra qualifica e l'inquadramento nei rispettivi ruoli sono disposti secondo l'ordine di graduatoria tenuto conto delle opzioni dei vincitori.

Art. 5 Personale di carriera esecutiva

1. Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi che rivestono le qualifiche di applicato tecnico di prima e di seconda classe e di applicato tecnico aggiunto disimpegnano le mansioni di operatori di meccanografia e fotoriproduzione; quelli che rivestono la qualifica di dattilografo di prima e di seconda classe e di dattilografo aggiunto disimpegnano esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia.

2. Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, sono riservati:

  1. 1) il decimo dei posti per il conferimento della qualifica di applicato tecnico aggiunto;

  2. 2) i tre decimi dei posti per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto.

3. Per il conseguimento della qualifica di applicato tecnico aggiunto, oltre alle prove di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli aspiranti debbono superare apposita prova pratica su mezzi meccanografici e di fotoriproduzione, indicata nel bando di concorso.

Art. 6 Assegnazioni e trasferimenti

1. L'assegnazione ad uffici dell'Amministrazione centrale ed ai Provveditorati agli studi, nonche' il trasferimento da uffici della Amministrazione centrale ai Provveditorati agli studi, e viceversa, dei consiglieri di I, II, e III classe, di cui alla tabella A, e del personale appartenente ai ruoli di cui alle allegate tabelle C, D, E ed F sono disposti nel limite delle dotazioni stabilite in calce alle tabelle stesse.

2. Per otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti del personale appartenente a quella data medesima, a ruoli separati per l'Amministrazione centrale e' per i Provveditorati agli studi, i trasferimenti di cui al precedente comma non possono essere disposti se non a domanda.

Art. 7 Inquadramento nei ruoli unificati - Soppressione di ruoli transitori

1. I consiglieri di I, II e III classe, gli impiegati della carriera speciale di ragioneria e gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale ed a quelli dei Provveditorati agli studi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nei ruoli di cui alle allegate tabelle A, C, D, E ed F, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, secondo l'anzianita' posseduta.

2. Gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti dei ruoli della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi che, alla entrata in vigore della presente legge, esercitano le mansioni di cui al primo comma dell'articolo 5 sono rispettivamente collocati, con le anzianita' possedute, nelle corrispondenti qualifiche di applicato tecnico di prima e di seconda classe e di applicato tecnico aggiunto ovvero di dattilografo di prima o di seconda classe e di dattilografo aggiunto.

3. Sono soppressi i ruoli transitori aggiunti al ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di cui ai quadri 13/ d, 51/ c, 71/ c annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

4. Gli impiegati appartenenti al ruolo transitorio dei ricercatori provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche compresi nel quadro 13/ d annesso al citato decreto sono collocati nel ruolo degli Ispettori centrali per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale. Gli altri impiegati di cui allo stesso quadro 13/ d ed ai quadri 51/ c e 71/ c nonche' quelli provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, numero 1496, presso l'Amministrazione centrale e presso i Provveditorati agli studi, sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi. Gli impiegati di cui al presente comma conservano, a tutti gli effetti l'anzianita' di qualifica e di carriera.

5. In dipendenza di tale collocamento, i suddetti ruoli ordinari sono aumentati per ciascuna, qualifica di un numero di posti pari a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche corrispondenti dei ruoli transitori e dei posti aggiunti di cui al precedente comma.

Art. 8 Promozioni del personale proveniente dai ruoli separati

1. Per otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nelle dotazioni stabilite per l'Amministrazione centrale e quelli disponibili nelle dotazioni stabilite per i Provveditorati agli studi nelle tabelle A, C, D, E ed F, allegate alla presente legge, sono conferibili soltanto al personale proveniente, rispettivamente, dal soppresso ruolo dell'Amministrazione centrale e da quello dei Provveditorati agli studi.

Art. 9 Concorso riservato a posti di consigliere di terza classe

1. Nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione del ruolo della carriera del personale direttivo, di cui alla allegata tabella A, e' riservato, mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 10, al personale delle carriere di concetto del Ministero della pubblica istruzione in possesso della laurea in giurisprudenza o lettere o filosofia o materie letterarie o pedagogia.

2. Ai vincitori del concorso di cui sopra, il servizio prestato nella carriera di concetto e' valutato in ragione di due terzi, senza alcuna limitazione di durata, ai fini del compimento dei periodi di anzianita' prescritti per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale.

Art. 10 Concorso riservato a posti di vice segretario

1. Nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti che, nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo di cui all'allegata tabella D, sono attribuiti alla dotazione prevista per gli Uffici dell'Amministrazione centrale ed un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione gia', esistente per i Provveditorati agli studi, sono conferiti mediante concorso speciale per titoli, riservato agli impiegati della carriera esecutiva provenienti, rispettivamente, dal soppresso ruolo dell'Amministrazione centrale o dal soppresso ruolo dei Provveditorati agli studi, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di titolo di studio di istruzione di secondo grado e abbiano per almeno 3 anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto.

2. Un altro quinto dei posti da calcolarsi secondo i criteri di cui al comma precedente, e' conferito mediante concorso per esame speciale riservato agli impiegati delle medesime categorie che, pur non possedendo il prescritto titolo di studio, siano in possesso di titolo di studio di istruzione secondaria inferiore e rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista.

3. L'esame speciale, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso.

4. Un ulteriore quinto dei posti da calcolarsi parimenti secondo i criteri di cui al primo e secondo comma del presente articolo, e' conferito mediante concorso per esame riservato agli impiegati della carriera esecutiva provenienti, rispettivamente, dai soppressi ruoli dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, alle condizioni e secondo le norme stabilite dalla legge 2 aprile 1958, n. 320.

5. Previa rinuncia del beneficio di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6, ai candidati risultati idonei nei concorsi di cui ai precedenti commi, e' data facolta' di chiedere l'attribuzione dei posti eventualmente non coperti, per mancanza di vincitori, anche nelle dotazioni previste per uffici diversi.

6. Ai vincitori dei concorsi sopra, indicati e al personale di concetto amministrativo gia' in ruolo per effetto del concorso per esami di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 320, il servizio prestato nella carriera esecutiva e' valutato in ragione di due terzi, agli effetti previsti dall'articolo unico della suindicata, legge n. 320.

Art. 11 Concorso riservato a posti di agente tecnico

1. Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili, per l'accesso alla qualifica iniziale, nel ruolo degli agenti tecnici di cui alla allegata tabella F, sano riservati, mediante concorso per titoli, integrato da una prova di idoneita' tecnica, al personale ausiliario, di ruolo e non di ruolo, comunque in servizio negli uffici dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi.