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Acquisto e costruzione di immobili per Rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita di Immobili demaniali all'estero

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere anticipazioni al Ministero degli affari esteri fino all'ammontare di lire tre miliardi, per l'acquisto o la costruzione di stabili da destinare a sedi di Rappresentanze diplomatiche e consolari, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 luglio 1966, n. 776.

Art. 2

1. Le anticipazioni di cui al precedente articolo, aumentate degli interessi maturati sulle somme somministrate prima dell'inizio dell'ammortamento, sono estinte in quindici annualita' comprensive della quota capitale e di quella interessi da calcolarsi al saggio vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti al momento della concessione, decorrenti dall'anno successivo a quello della concessione stessa.

Art. 3

1. E' autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili di pertinenza del Patrimonio dello Stato situati all'estero quando la loro conservazione al detto Patrimonio risulti non conveniente o non rispondente agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati. Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

2. La vendita puo' essere effettuata a trattativa privata o mediante licitazione privata quando il valore degli immobili, ragguagliato in valuta italiana, non superi rispettivamente lire 5.000.000 e lire 15.000.000; in tutti gli altri casi la vendita sara' effettuata mediante il sistema dei pubblici incanti.

Art. 4

1. Gli importi delle anticipazioni di cui all'articolo 1 ed i ricavi derivanti dalle vendite previste all'articolo 3 affluiranno ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

2. In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in aggiunta agli stanziamenti previsti dalla legge 6 luglio 1956, n. 776, per gli interi importi delle anticipazioni concesse e nel limite massimo di lire 1.500.000.000 per i ricavi delle vendite degli immobili.

Art. 5

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA