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Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti

Testo vigente

La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Istituzione della IV e della V Sezione speciale per le pensioni di guerra

1. Sono istituite una quarta ed una quinta Sezione speciale della Corte dei conti, per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra.

Art. 3 Istituzione della II Sezione giurisdizionale per le materie di contabilita' pubblica

1. La Sezione speciale per il contenzioso contabile e' soppressa.

2. E' istituita una seconda Sezione giurisdizionale, che ha, insieme con la prima, competenza promiscua nelle materie di contabilita' pubblica.

3. I giudizi sono assegnati a ciascuna delle due Sezioni anzidette dal Presidente della Corte.

4. Alle stesse due Sezioni sono devoluti i giudizi di competenza della soppressa Sezione speciale per il contenzioso contabile.

Art. 5 Delegazioni regionali

1. Gli Uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche e presso il Magistrato alle acque assumono la denominazione di "Delegazioni regionali della Corte dei conti".

2. Le Delegazioni regionali della Corte dei conti esplicano le attribuzioni gia' proprie degli Uffici distaccati c quelle previste dalle norme sul decentramento amministrativo.

3. La Delegazione con sede in Trieste esercita altresi' il controllo sugli atti, i rendiconti e le contabilita' del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste.

Art. 6 Sedi e competenza territoriale degli organi regionali di controllo

1. Per l'esercizio delle attribuzioni gia' demandate dal decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355, alla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle altre previste dalle norme sul decentramento amministrativo, e' istituita con sede in Roma la Delegazione regionale della Corte dei conti per il Lazio.

2. Per la Sicilia, la Sardegna e il Trentino-Alto Adige le attribuzioni indicate nel precedente articolo continuano ad essere esercitate rispettivamente dalla Sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana e dalle attuali Delegazioni per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige.

3. Le sedi e la competenza territoriale degli Organi regionali di controllo della Corte dei conti sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 7 Titolari e reggenti le Delegazioni regionali

1. Al controllo di competenza delle Delegazioni regionali e' delegato un consigliere coadiuvato dal primo referendario preposto all'ufficio. Il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, puo', con sua ordinanza, affidare la reggenza della delegazione ad un primo referendario, al quale competeranno in tal caso tutti i poteri spettanti, secondo le norme vigenti, al consigliere.

2. I consiglieri dirigenti le delegazioni ed i primi referendari ai quali ne sia affidata la reggenza, sono collocati nella posizione prevista dall'articolo 3, comma 6°, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589.

Art. 8 Coordinamento del controllo

1. I presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo coordinano, secondo la rispettiva competenza, l'azione delle Delegazioni regionali con quella degli altri uffici della Corte.

Art. 9 Personale di dattilografia

1. E' istituito il ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, giusta la tabella F allegata alla presente legge.

2. Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia con i servizi ad esse inerenti, e non puo' essere adibito, neppure temporaneamente, a mansioni diverse.

3. Esso e' assunto mediante pubblico concorso per esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso degli altri requisiti richiesti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Gli esami comprendono una prova scritta di lingua italiana e una prova pratica di dattilografia. Le modalita' di svolgimento del concorso sono stabilite con ordinanza del Presidente della Corte dei conti, sentite le Sezioni riunite.

5. Al personale di dattilografia della Corte dei conti compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale di dattilografia addetto agli uffici giudiziari, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e sono estese, in quanto applicabili, le norme ivi contenute sull'ordinamento di detto personale.

Art. 10 Ordinamento del personale di magistratura

1. I magistrati della Corte dei conti si distinguono secondo le funzioni in:

  1. 1) presidente;

  2. 2) presidenti di Sezione e procuratore generale;

  3. 3) consiglieri e vice procuratori generali;

  4. 4) primi referendari;

  5. 5) referendari.1a

2. Le promozioni a primo referendario sono conferite per due terzi dei posti a scelta e per l'altro terzo secondo il turno di anzianita', previo giudizio di promovibilita' per merito, ai referendari che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio quali magistrati della. Corte.

3. Le promozioni a consigliere o a vice procuratore generale sono conferite, a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio, ivi compresi quelli prestati con la qualifica di referendario antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

4. I magistrati che, alla, data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di vice referendario, sono iscritti in quella di referendario, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa, anzianita' della qualifica di provenienza; ad essi viene attribuito il trattamento economico iniziale attualmente previsto per i referendari, computando ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianita' maturata nella qualifica di vice referendario.

5. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di referendario (o di primo referendario ad personam) e sostituito procuratore generale, sono iscritti nella qualifica di primo referendario nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianita' della qualifica di provenienza; ad essi viene attributo il trattamento economico attualmente previsto al maturare dell'ultimo aumento quadriennale per i referendum dopo quattro anni dalla nomina, computando, ai fini della attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza.1a3

Art. 11 Funzioni dei primi referendari e referendari

1. I primi referendari sono preposti agli uffici di controllo nelle sezioni giurisdizionali hanno vuoto deliberativo negli affari dei quali sono relatori e, fermo restando il disposto dei secondo comma dell'articolo 5 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1211, possono essere chiamati dal Presidente della Corte stessa a supplire i consiglieri assenti o impediti.

2. I referendari negli uffici di controllo coadiuvano i primi referendari preposti agli uffici stessi e nelle sezioni giurisdizionali hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori.

3. Le funzioni di sostituto procuratore generale possono essere attribuite a primi referendari ed a referendari con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri giusta designazione del Presidente della Corte dei conti.