Concessione di un contributo straordinario ed aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto di studi romani
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'Istituto di studi romani in Roma e' concesso un contributo straordinario di lire 15 milioni.
Art. 2
1. Il contributo annuale a favore dell'Istituto di studi romani in Roma, di cui alla legge 11 dicembre 1957, n. 1206, e' aumentato a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, da lire 16 milioni a lire 30 milioni.
Art. 3
1. Alla spesa di cui al precedente articolo 1 si fara' fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una aliquota dalle disponibilita' nette recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 722, concernente variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1959-60.
2. Alla spesa derivante dall'attuazione dell'articolo 2 si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA