Regime di gestione per il periodo 1 gennaio 1960-30 giugno 1962 dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'esercizio delle linee di navigazione marittima di preminente interesse nazionale e' regolato, per il periodo dal 1 gennaio 1960 al 30 giugno 1962, dalle norme contenute nelle convenzioni stipulate in attuazione del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e successive modificazioni.
Art. 2
1. I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le societa' "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia", appositi atti aggiuntivi alle convenzioni di cui all'articolo precedente per il periodo 1 gennaio 1960-30 giugno 1962.
2. Gli atti aggiuntivi da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire cinquemila.
Art. 3
1. La revisione della sovvenzione prevista dalle convenzioni di cui al precedente articolo 1 sara' effettuata per il periodo 1 gennaio 1953-30 giugno 1962, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso, anziche' dal 1 gennaio 1953 al 31 dicembre 1959, come stabilito dall'articolo 3 della legge 2 febbraio 1961, n. 32.
Art. 4
1. Alle predette societa' sara' corrisposta, a titolo di acconto di sovvenzione e relativa integrazione per il periodo 1 gennaio 1960-30 giugno 1962, la somma di lire 49 miliardi e 450 milioni, oltre eventuali ulteriori acconti, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento del risultato netto di gestione dei servizi in parola nel periodo 1 gennaio 1953-30 giugno 1962.
2. Detta somma di lire 49 miliardi e 450 milioni sara' ripartita tra le societa' di cui all'articolo 2 ed i relativi importi saranno indicati negli atti aggiuntivi da stipulare con ciascuna di esse.
Art. 5
1. All'onere di lire 49 miliardi e 450 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge sara' provveduto:
1) quanto a lire 7 miliardi e 500 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60;
2. I quanto a lire 20 miliardi a carico del capitolo n. 388 del predetto stato di previsione della spesa per esercizio 1960-61;
3. quanto a lire 21 miliardi e 500 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 393 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62;
4. quanto a lire 450 milioni con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento concernente modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblici esercizi agli effetti dell'imposta del registro.
5. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1962
GRONCHI
FANFANI - JERVOLINO - PELLA - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA