Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto 1954, n. 632, provvede:
a) alla concessione della pensione non riversibile ai ciechi civili, di cui al successivo articolo 7;
b) a coordinare e potenziare le attivita' aventi per fine il reperimento, l'orientamento, la qualificazione e e la riqualificazione professionale dei ciechi;
c) a promuovere iniziative aventi per scopo il collocamento al lavoro dei non vedenti, a tal fine essa studia - in collaborazione con la Unione italiana ciechi e con le altre istituzioni interessate - le effettive possibilita' di inserimento dei ciechi nella vita produttiva del paese;
d) a curare, su basi mutualistiche e con il concorso finanziario dello Stato, mediante convenzione con un ente assistenziale, le cui modalita' saranno fissate dal regolamento, l'assistenza sanitaria dei ciechi non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di altri enti;
e) a promuovere la costruzione di case di riposo e di lavoro per i ciechi e l'accoglimento in esse dei non vedenti che ne abbisognano.
2. L'Opera nazionale per i ciechi civili ha personalita' giuridica di
diritto pubblico e gestione autonoma.
3. Essa e' sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno e del tesoro i quali lo esercitano nei limiti e con le modalita' previsti dal regolamento di cui all'articolo 13.
4. Agli effetti fiscali l'Opera e' equiparata alle Amministrazioni dello Stato.
Art. 2
1. L'Opera nazionale per i ciechi civili e' retta da un Consiglio di amministrazione composto di un presidente e di dieci consiglieri nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno.
2. I Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanita' e per il tesoro designano rispettivamente un consigliere; quattro sono designati dalla Unione italiana ciechi e uno dalla Federazione nazionale delle istituzioni prociechi.
3. I cinque rappresentanti delle organizzazioni dei ciechi sono scelti dal Ministro per l'interno su una rosa di quindici nomi di cui dodici proposti dall'Unione italiana ciechi e tre proposti dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi.
4. Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati.
Art. 3
1. Il Consiglio di amministrazione:
1) adotta i provvedimenti di carattere generale intesi a realizzare i compiti dell'Opera;
2) delibera sui bilanci preventivi e consuntivi;
3) delibera sulla costruzione, sull'acquisto, alienazione e trasformazione dei beni immobili, sull'accettazione di lasciti e donazioni a favore dell'Opera;
4) delibera, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento organico del personale e dei servizi centrali e periferici;
5) nomina il direttore generale secondo le norme previste dal regolamento organico del personale;
6) delibera sulle convenzioni da stipularsi con enti operanti a favore dei ciechi;
7) delibera su eventuali altri argomenti proposti dal presidente.
Art. 4
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Opera al cui funzionamento sovrintende esercitando tutti i poteri non spettanti al Consiglio di amministrazione e vigilando sull'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio stesso.
2. Il presidente convoca il Consiglio di amministrazione in via ordinaria ogni due mesi ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno e ne facciano richiesta scritta almeno quattro consiglieri e propone gli argomenti da sottoporre alla discussione.
3. In casi di urgenza il presidente puo' prendere deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, limitatamente alle materie previste ai numeri 1) e 3) dell'articolo 3, salvo sottoporre le deliberazioni stesse al Consiglio nella prima adunanza successiva per ottenerne la ratifica.
Art. 5
1. La revisione della gestione dell'Opera e' affidata ad un Collegio di revisori dei conti cosi' composto:
a) di un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un supplente designati dal Ministero del tesoro;
b) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero dell'interno;
c) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero della pubblica istruzione;
d) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
e) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero della sanita'.
2. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro e dura in carica quattro anni.
Art. 6
1. L'Opera dispone di una organizzazione centrale e periferica.
2. L'organizzazione periferica e' costituita principalmente dagli
uffici regionali, retti preferibilmente da un funzionario cieco civile dipendente dell'Opera.
3. Presso gli uffici della Sede centrale, non aventi carattere amministrativo, debbono prestare la loro opera anche funzionari ciechi civili.
Art. 7
Art. 8
1. Tutti coloro che siano colpiti da cecita' assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18° anno di eta'.
Art. 9
1. L'ammontare della pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 1 e' determinato maggiorando il trattamento stabilito dall'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, e dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, di lire 4.000 mensili per i ciechi assoluti e di lire 2.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
2. Il diritto alla maggiorazione, di cui al precedente comma, decorre dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente, legge ed e' subordinato all'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 14.
Art. 10
1. I ciechi che prima del 23° anno di eta' non abbiano assolto l'obbligo scolastico di cui al regio decreto 20 agosto 1941 n. 1449, o non abbiano frequentato un corso di qualificazione professionale e non esercitino istituti di istruzione, percepiscono la relativa pensione nell'ammontare del 50 per cento.
2. Conseguito il titolo di studio o l'attestato di frequenza al termine di un corso di qualificazione professionale possibilitato a frequentare la scuola per l'assolvimento dell'obbligo, o un corso di qualificazione professionale, egli ha diritto alla concessione della pensione nella misura di cui all'articolo 9 della presente legge.
Art. 11
1. L'accertamento della cecita' e del residuo visivo e' effettuato da apposita Commissione provinciale, nominata dal medico provinciale e composta di tre medici, di cui uno scelto dallo stesso medico provinciale con funzioni di presidente e due oculisti, designati rispettivamente, dall'Opera nazionale per i ciechi civili e dall'Unione italiana dei ciechi.
2. Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi il presidente e i componenti supplenti.
3. Il presidente e i componenti durano in carica tre anni.
4. Ove necessario, su richiesta dell'Opera nazionale per i ciechi civili, possono essere costituite piu' Commissioni nella stessa Provincia, che operino ciascuna per un settore di popolazione non superiore a 500.000 abitanti.
5. Per la composizione, la nomina e la durata delle dette Commissioni si applicano le norme dei commi precedenti.
6. Gli onorari dovuti ai medici per gli accertamenti di cui al primo comma sono corrisposti dall'Opera nazionale per i ciechi civili a proprio carico.