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Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Aumento della pensione non reversibile

1. La pensione non reversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' aumentata:

  1. 1) da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;

  2. 2) da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.34

Art. 2 Ciechi ospitali in istituti di istruzione o di assistenza

1. Soltanto per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici o che facciano parte di comunita' che provvedono al loro sostentamento, la pensione non reversibile e' ridotta nelle seguenti misure:

  1. 1) lire 18.000 mensili, se ciechi assoluti;

  2. 2) lire 14.000 mensili, se aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.346

Art. 3 Tredicesima mensilita'

1. Ai titolari della pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli nonche' ai titolari dell'assegno disciplinato dall'articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' corrisposta, con la mensilita' di dicembre di ogni anno, una tredicesima rata di pensione o di assegno di pari importo.

2. Per le pensioni e gli assegni aventi decorrenza o che cessano nel corso dell'anno la tredicesima rata di cui al comma precedente e' dovuta proporzionalmente al numero delle rate maturate nell'anno stesso.

Art. 4 Indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti

1. A tutti i ciechi assoluti che hanno diritto alla pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli, l'indennita' di accompagnamento istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 406, e' corrisposta, nella misura di lire 10.000 mensili, contestualmente al provvedimento di concessione della pensione.348

2. Per i ciechi che, al 31 dicembre 1969, siano in godimento dell'indennita' in misura ridotta, la maggiorazione e' concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Art. 5 Condizioni economiche

1. La pensione non reversibile e l'indennita' di accompagnamento di cui ai precedenti articoli spettano ai ciechi civili, sempre che l'interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.

Art. 6 Beneficiari dell'assegno a vita

1. In favore dei minorati aventi residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, l'Opera nazionale per i ciechi civili continuera' la corresponsione dell'assegno di lire 10.000 mensili, di cui siano in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che gli interessati non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.234

Art. 7 Indennita' di accompagnamento per i ciechi non aventi diritto alla pensione non reversibile

1. L'indennita' di accompagnamento, nella misura di cui all'articolo 4, spetta altresi' ai ciechi assoluti di eta' superiore agli anni 18, non aventi diritto alla pensione non reversibile, sempre che gli interessati non dispongano di un reddito superiore al doppio della quota esente dall'imposta complementare.

2. A tali fini gli interessati debbono produrre all'Opera nazionale per i ciechi civili istanza in carta libera, corredata da un certificato di un medico oculista, attestante la cecita' assoluta, nonche' da una dichiarazione dell'ufficio finanziario, concernente la posizione dei richiedenti agli effetti dell'imposta complementare.

3. L'indennita' di accompagnamento e' concessa, previo l'accertamento della cecita' assoluta e delle condizioni economiche, dagli organi dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

4. Il godimento dell'indennita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza.348

Art. 8 Domande e ricorsi pendenti

1. Le domande ed i ricorsi per la concessione della pensione non reversibile, presentati anteriormente al 1 gennaio 1970 e non ancora definiti, sono esaminati per quanto riguarda le condizioni economiche secondo le norme in vigore al 31 dicembre 1969 limitatamente al periodo anteriore al 1 gennaio 1970 e, per il periodo successivo, presi in considerazione, senza ulteriore impulso di parte, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 9 Decentramento del sistema di erogazione

1. Il Ministero dell'interno provvede alla corresponsione dei benefici agli aventi diritto, previo accertamento delle condizioni previste dalla presente legge, tramite i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, dei quali fanno parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, nominati con decreto del prefetto, su designazione del predetto ente.

2. Nelle province di Trento e Bolzano l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge viene effettuata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6 e 7 dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione ed un medico appartenente ai ruoli della regione designato dal presidente della regione.

3. La nomina dei due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, di cui al primo comma del presente articolo, viene effettuata dal Commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige.

4. Nella regione della Valle d'Aosta provvede il comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con i due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi nominati dal presidente della giunta regionale.

5. Avverso la decisione del comitato provinciale, l'interessato puo' presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno, che provvede previo il parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualita' di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Unione italiana dei ciechi. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

6. In caso di necessita', il Ministro per l'interno puo' procedere alla costituzione di piu' commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale dell'assistenza pubblica.

7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 1974, N.30 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 APRILE 1974, N.114.

8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 1974, N.30 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 APRILE 1974, N.114.

Art. 10 Commissioni provinciali sanitarie

1. L'accertamento delle condizioni visive degli aspiranti a uno o piu' dei benefici previsti dalla presente legge e' effettuato, in ciascuna provincia, da una commissione sanitaria, nominata dal prefetto e che ha sede presso l'ufficio provinciale sanitario.

2. Ove necessario, il prefetto, su richiesta del medico provinciale o della Unione italiana dei ciechi, puo' nominare piu' commissioni le quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale sanitario.

Art. 11 Composizione delle commissioni provinciali sanitarie

1. La commissione sanitaria provinciale di cui al precedente articolo e' composta dal medico provinciale, che la presiede, da un oculista designato dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica e da un oculista designato dall'Unione italiana dei ciechi.

2. Il medico provinciale puo', in sua sostituzione, designare a far parte della commissione, con le funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio provinciale sanitario o un ufficiale sanitario. Il medico provinciale e' tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale, di cui all'articolo successivo.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' ovvero da un funzionario della carriera di concetto del Ministero della sanita', con qualifica non inferiore a segretario o equipollente.

4. La commissione ha il compito di accertare se gli astanti sono affetti da cecita' assoluta o se sono in possesso di un residuo visivo, in uno o in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, espresso in decimi.

5. Per cecita' assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra e della luce.

6. I nominativi dei ciechi civili, nei cui confronti sia accertata la cecita' assoluta o un residuo visivo in ambo gli occhi con eventuale correzione, non superiore ad un ventesimo, sono comunicati alle prefetture entro tre giorni dalla data di riunione della commissione provinciale sanitaria a cura del segretario della commissione stessa.

7. Entro dieci giorni dalla data della riunione di cui al precedente comma, il segretario della commissione deve parimenti comunicare a tutti gli astanti l'esito del controllo oculistico.

8. Il segretario della commissione provvede, altresi', a trasmettere trimestralmente alla Unione italiana dei ciechi l'elenco dei nominativi dei ciechi civili nei confronti dei quali, nello stesso periodo e' stato effettuato l'accertamento oculistico, con l'indicazione dell'esito per ciascuno di essi.