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Aumento della spesa prevista dal terzo comma, lettera b), dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamita' naturali e provvidenze per le imprese industriali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La spesa di L. 3.000.000.000 prevista dal terzo comma, lettera b), dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica a norma degli articoli 10 e 12 della stessa legge, e' elevata a lire 27.900.000.000, in ragione di lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1960-61, di lire 930.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1989-90 e di lire 830.000.000 per l'esercizio finanziario 1990-91.

Art. 2

1. Alla maggiore spesa di lire 830.000.000 annui si fara' fronte con una quota dei proventi derivanti dalla legge 8 agosto 1961, n. 851, concernente adeguamento di alcune voci della tariffa annessa, al decreto del Presidente della. Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, riguardante l'imposta di bollo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 1962
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - PELLA - SCELBA -- RUMOR
Visto, il Guardasigilli: BOSCO